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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12520/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il partecipante a una selezione pubblica indetta da un ente per n. 35 posti di "responsabile dei processi" contestava la graduatoria formata all'esito della procedura. In primo grado aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto alla valutazione della laurea nella graduatoria e la condanna dell'ente al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite, sostenendo che, se il suo titolo di studio fosse stato correttamente valorizzato come titolo prioritario, si sarebbe collocato in posizione utile all'assunzione. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto a un punteggio utile e condannato l'ente al risarcimento; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dell'ente ritenendo che, ai fini del calcolo del punteggio, dovesse essere considerato prioritariamente il diploma di scuola secondaria superiore e non la laurea. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione del decreto assessoriale regionale e dell'allegato 11 del CCNL formazione professionale, deducendo che il bando e la disciplina collettiva indicavano la laurea come titolo di accesso prioritario per la posizione, sicché la Corte territoriale avrebbe errato nell'applicare i criteri di punteggio previsti per le selezioni accessibili con il solo diploma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, per la selezione di "responsabile dei processi", il CCNL e il bando prevedevano come titolo prioritario di accesso la laurea, mentre il diploma di scuola secondaria superiore era sufficiente solo se accompagnato da esperienza professionale diversificata, e dunque non era titolo pienamente equipollente. Di conseguenza, la Corte d'appello aveva errato nel qualificare il diploma come requisito minimo autonomo e nel applicare i criteri di calcolo del punteggio previsti per le procedure riservate ai soli diplomati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione, prospettato come censura di violazione di legge nell'interpretazione del bando e della disciplina collettiva.

  • Allegato 11 CCNL formazione professionale

    laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata

    la Corte lo ha interpretato nel senso che, per il profilo di responsabile dei processi, la laurea costituisce il titolo prioritario di accesso; il diploma rileva solo se corredato da ulteriore esperienza professionale e non è equivalente in toto alla laurea.

  • Decreto Assessoriale Enti Locali Regione Siciliana del 3 febbraio 1999

    art. 2, punto 1, lett. a) e n. 2 dell'art. 2

    deve essere applicato alla luce del bando e del CCNL; i criteri di punteggio per il titolo di studio vanno modulati secondo il regime previsto per i concorsi in cui è richiesta la laurea, non secondo quello per le selezioni accessibili con il solo diploma.

  • bando pubblico del 24 luglio 2014

    possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata

    il bando conferma che la laurea è il titolo prioritario di accesso alla selezione e che il diploma richiede un quid pluris esperienziale per valere ai fini dell'ammissione e della graduatoria.

Massime di principio

  • Quando il bando di selezione e la disciplina collettiva individuano la laurea come titolo prioritario di accesso, il diploma di scuola secondaria superiore non può essere considerato titolo pienamente equipollente se è richiesto anche un requisito aggiuntivo di esperienza professionale.
  • I criteri di attribuzione del punteggio per i titoli devono essere interpretati e applicati in coerenza con la fonte regolatrice della procedura selettiva, partendo dal bando e dalla contrattazione collettiva di settore e solo successivamente dalla disciplina amministrativa richiamata.
  • Nelle selezioni per profili professionali in cui il titolo richiesto è la laurea, il punteggio del titolo di studio deve essere calcolato secondo il regime previsto per i concorsi a posti per i quali è richiesta la laurea, non secondo quello previsto per procedure basate sul solo diploma.
  • L'interpretazione della graduatoria e dei criteri di valutazione è censurabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca al diploma un valore di requisito minimo autonomo non compatibile con il testo del bando e del CCNL applicabile.

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