Cassazione Civile, Ordinanza n. 12524/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 nell'ambito del fabbisogno triennale di personale dell'ente sanitario. Il lavoratore, assunto a tempo determinato come operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, sosteneva di possedere tutti i requisiti per la stabilizzazione e contestava sia il mancato avvio della sua assunzione a tempo indeterminato sia la sua esclusione dalla procedura. In primo grado il tribunale gli aveva riconosciuto il diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione, aveva dichiarato illegittima l'esclusione e aveva ordinato all'ente di completare la stabilizzazione con assunzione e risarcimento. La corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che la scelta di stabilizzare ex art. 20 fosse solo una facoltà discrezionale dell'amministrazione e non un obbligo, anche se l'ente aveva bandito un concorso esterno per 138 autisti di ambulanza e aveva predisposto il piano del fabbisogno. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 75/2017, sostenendo che, una volta approvato il fabbisogno, assunto l'impegno di spesa e bandita una procedura per il medesimo profilo professionale, l'amministrazione non poteva ignorare la posizione del lavoratore in possesso dei requisiti di stabilizzazione e doveva quantomeno considerarla alla luce della finalità della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito che l'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 non impone all'amministrazione un obbligo di procedere alla stabilizzazione diretta né attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo all'assunzione; tuttavia, quando l'amministrazione opta per una procedura concorsuale esterna pur in presenza di soggetti astrattamente stabilizzabili, deve comunque prendere in considerazione la loro posizione e motivare la scelta, in coerenza con la ratio legis e con i doveri di correttezza e buona fede. Nel caso concreto, l'ente si era disinteressato della posizione del lavoratore, omettendo persino di considerarlo nella tabella del fabbisogno, e tale omissione integra la violazione della norma, rilevante come presupposto delle domande risarcitorie già rigettate dalla corte territoriale.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017
"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti"
La norma attribuisce alla pubblica amministrazione una facoltà di procedere alla stabilizzazione, non un obbligo di assunzione diretta; tuttavia essa deve essere interpretata in modo da produrre effetti, imponendo all'amministrazione di considerare la posizione del personale stabilizzabile e di dar conto delle ragioni per cui sceglie invece la procedura concorsuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
artt. 1175 e 1375 c.c.
I principi di correttezza e buona fede si applicano anche al pubblico impiego contrattualizzato e impongono al datore di lavoro pubblico di dare conto delle ragioni del proprio operato e di considerare la posizione del lavoratore interessato.
art. 3 Cost.
Richiamato nel giudizio di merito come parametro di censura della clausola di esclusione, per la dedotta natura discriminatoria.
Massime di principio
- La stabilizzazione del personale precario ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 è strutturata come facoltà dell'amministrazione e non come diritto automatico all'assunzione, anche quando il lavoratore possieda i requisiti di legge.
- Quando l'amministrazione sceglie di non attivare la stabilizzazione e di bandire un concorso per il medesimo profilo professionale, deve comunque valutare la posizione del personale astrattamente stabilizzabile e spiegare le ragioni della scelta, in applicazione dei doveri di correttezza e buona fede.
- L'omessa considerazione del lavoratore che rientra nella finalità della norma di superamento del precariato può integrare una violazione rilevante sul piano della responsabilità, pur senza tradursi in un diritto soggettivo immediato all'assunzione.
- La presenza del fabbisogno assunzionale e della copertura finanziaria non elimina la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta tra stabilizzazione e concorso, ma ne circoscrive l'esercizio nel rispetto della ratio legis e delle posizioni dei destinatari potenziali.
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