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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12530/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa irrogata a un responsabile di area di un Comune, consistente in una multa pari a quattro ore di retribuzione, per illeciti disciplinari connessi alla gestione degli adempimenti di pubblicazione degli atti amministrativi. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare ma sproporzionata la sanzione; la Corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, ritenendo coperto da giudicato l'accertamento della responsabilità e proporzionata la sanzione alla luce dei fatti. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto violazione di norme in tema di pubblicazione degli atti e, soprattutto, ha contestato la valutazione di proporzionalità della sanzione: da un lato sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non scarsa la rilevanza dell'illecito e nel valorizzare la lesione dell'immagine dell'amministrazione; dall'altro lamentando l'omesso esame di circostanze decisive relative alle difficoltà organizzative dell'ente e alla asserita carenza di personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare, in quanto fondato su apprezzamenti di fatto, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha quindi ritenuto inammissibile la prima parte del motivo, perché diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale già scrutinato dal giudice di merito, e infondata la seconda parte, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato anche le circostanze relative alla copertura del servizio e alla sufficienza del personale, escludendo che vi fosse stato un omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in relazione alla valutazione della sanzione disciplinare e della rilevanza dell'illecito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la nuova formulazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, precisando che il fatto trascurato deve avere certezza di condurre a un esito diverso della controversia.

  • d.lgs. n. 33/2013, artt. 9, 9-bis, 10, 23 e 46

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'apprezzamento sulla disciplina della pubblicazione degli atti e sulla sua sostituibilità mediante link ipertestuale.

  • art. 124 d.lgs. n. 124/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla trasparenza amministrativa.

  • art. 7, l. n. 124/2015

    Richiamato nel motivo di ricorso quale ulteriore parametro normativo della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo entro limiti rigorosi: mancanza assoluta di motivazione, motivazione perplessa o manifestamente incomprensibile, oppure omesso esame di un fatto decisivo.
  • Chi impugna in cassazione una decisione sulla proporzionalità della sanzione non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle circostanze di fatto o una diversa graduazione del loro peso, ma deve indicare uno specifico fatto storico decisivo che sia stato realmente omesso dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato le risultanze istruttorie e le circostanze addotte dalla parte, non ricorre il vizio di omesso esame solo perché la conclusione raggiunta non coincide con quella auspicata dal ricorrente.
  • Il sindacato di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito, salvo che la motivazione travalichi i limiti della coerenza logico-giuridica o sia completamente assente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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