Sentenza del 27/05/2021 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accisa oli minerali - Solidarietà passiva -Autonomia della pretesa tributaria, indipendente dall'esito del processo penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento e cartella esattoriale per accise relative a oli minerali (importo complessivo contestato circa €4,7-5,0 milioni). Il ricorrente deduceva: 1) prescrizione della pretesa (sosteneva applicabile il termine quinquennale ex D.Lgs. n. 504/1995); 2) assenza di propria responsabilità in quanto la società S. era formalmente amministrata da altro soggetto (E.S.) e nei suoi confronti il processo penale si era concluso con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; 3) mancata sussistenza di solidarietà passiva tra obbligazioni di S. e di V.; 4) vizio di motivazione della cartella esattoriale e contestazione del quantum e degli interessi. L'Amministrazione eccepiva invece la solidarietà passiva del V. quale concorrente nella frode e la prescrizione trentennale ovvero l'interruzione del termine breve per gli atti notificati a S.
La decisione
Il ricorso d'appello del V. è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze circa prescrizione e responsabilità tributaria del V.: la documentazione processuale penale e gli atti amministrativi contengono elementi idonei a fondare, nel processo tributario, la pretesa dell'Ufficio; la sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione non impedisce l'accertamento della responsabilità fiscale quando sussistano indizi gravi, precisi e concordanti. Inoltre si è affermato che la cartella era previamente accompagnata da avviso di accertamento, per cui non sussisteva il vizio di motivazione dedotto. Appellante condannato alle spese (liquidate in complessivi €15.000,00).
Norme richiamate
Richiamata in tema di solidarietà passiva: la Commissione ha esaminato la possibilità di estendere atti interruttivi diretti al condebitore anche al coobbligato, ma ha comunque ritenuto la responsabilità del V. fondata sugli elementi probatori specifici.
Discusse le regole sulla prescrizione (art. 15) e sugli interessi/indennità di mora (art. 3 co. 4). Il Collegio ha ritenuto non applicabile al caso la sola interpretazione favorevole al ricorrente circa il termine quinquennale, confermando comunque la sussistenza degli atti interruttivi o l'applicabilità del termine lungo a seconda della ricostruzione probatoria.
R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334
Richiamati per affermare che il concorrente nella frode relativa all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali deve considerarsi soggetto passivo tributario anche se non fabbricante, importatore o detentore: principio confermato dalla giurisprudenza di legittimità e applicato al caso per ritenere la responsabilità del V.
Richiamati in relazione all'acquisizione come "documento" delle sentenze penali nel processo tributario: la sentenza penale è producibile e valutabile nel giudizio tributario.
Riferimento all'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi: la Commissione ha ritenuto che l'avviso di accertamento, qui presente, esplicitava adeguatamente le ragioni della pretesa e quindi la cartella non risultava viziata per carenza di motivazione.
Rilevante nell'ambito del principio di motivazione degli atti amministrativi; applicazione valutata insieme all'art. 7 L. 212/2000 sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Civ. SS.UU. n. 7888/2003; Cass. Civ. n. 6211/2015; Cass. Civ. n. 22173/2008 (tra le altre citate)
Principi richiamati: 1) il concorrente nella frode sugli oli minerali può essere considerato soggetto passivo tributario anche se non direttamente fabbricante (SS.UU. 7888/2003); 2) autonomia tra giudizio penale e tributario: l'assoluzione o proscioglimento penale non impedisce l'accertamento fiscale se nel giudizio tributario sussistono indizi idonei (6211/2015); 3) nel giudizio tributario sono sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti per fondare la pretesa (22173/2008).
Massime di principio
- Il giudizio tributario è autonomo rispetto al penale: una sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento per prescrizione non impedisce l'accertamento fiscale se nel processo tributario esistono indizi gravi, precisi e concordanti a fondare la pretesa.
- Il concorrente nella frode relativa alle accise sugli oli minerali può essere considerato soggetto passivo della pretesa tributaria anche se non è formalmente il fabbricante, importatore o detentore; pertanto la responsabilità tributaria può estendersi a soggetti di fatto coinvolti nella frode.
- La prescrizione va valutata con attenzione: l'applicabilità del termine breve introdotto dal D.Lgs. 504/1995 può essere esclusa o il suo decorso interrotto in presenza di atti interruttivi efficaci; inoltre l'accertamento della solidarietà passiva e la rilevanza degli atti notificati sono questioni di prova da valutare caso per caso.
- In sede tributaria è ammissibile l'utilizzo delle sentenze penali come documento, ma la loro efficacia probatoria è valutata secondo le regole del processo tributario e non produce automaticamente effetto di cosa giudicata favorevole o sfavorevole.
- La cartella esattoriale non necessita di motivazione autonoma se è stata preceduta da un avviso di accertamento adeguatamente motivato; il contribuente deve indicare conteggi alternativi o errori specifici per riuscire a contestare il quantum.
- Una volta che l'Amministrazione produce indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere della prova si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'inesistenza o l'erroneità della pretesa.
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