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Sentenza

Sentenza del 27/05/2021 n. 107 - Corte Costituzionale

Bilancio e contabilità pubblica - Previsioni in materia di tassa automobilistica - Tributo proprio - Disciplina nazionale - Incostituzionalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di costituzionalità degli articoli 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Provincia deduce che le disposizioni incidono sulla tassa automobilistica che, per effetto di modifiche statutarie, è "tributo proprio in senso stretto" (art. 73, comma 1, dello statuto), sottraendo alla Provincia la competenza e la disponibilità del relativo gettito (riduzioni/riserve erariali, quantificazione dei flussi per il triennio 2020-2022, sospensione della riserva per il periodo 2023-2033 e vincolo di destinazione sulle maggiori risorse). In via subordinata si deducono violazioni delle garanzie statutarie (artt. 75-bis, 79, 103, 104, 107), del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.).

La decisione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies del d.l. n. 162/2019, convertito nella legge n. 8/2020, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte ha ritenuto che le norme impugnate riguardano la regolazione finanziaria del gettito della tassa automobilistica e, poiché questa nella Provincia di Trento (e, per estensione, in quella di Bolzano) è qualificata dallo statuto come tributo proprio in senso stretto, lo Stato non può stabilire disposizioni che incidano sulla disciplina o sulla disponibilità del relativo gettito, neppure con effetti apparentemente favorevoli o con vincoli di destinazione. Sono dunque accolte le censure principali; gli altri motivi sono assorbiti.

Norme richiamate

  • decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies, 14-septies

    "La riduzione dei trasferimenti erariali ... non si applica per gli anni dal 2023 al 2033"; "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033 ... confermando gli importi dell'ultima annualità definita"; inserimento del comma 322-bis e vincolo di destinazione

    Norme statali che modificano la regolazione finanziaria della tassa automobilistica (quantificazione della riserva erariale per 2020-2022, sospensione della riduzione per 2023-2033 e vincolo di destinazione sulle maggiori risorse). La Corte le ha considerate interventi sulla disciplina e sulla disponibilità del gettito, non riconducibili a competenze statali rispetto alle Province autonome ove la tassa è "tributo proprio".

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 321 e 322

    "Aumento delle tariffe delle tasse automobilistiche ..."; "regolazione finanziaria ... da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"

    Normazione originaria che prevedeva la rimodulazione della tassa e la compensazione tramite riserva erariale; su questa cornice si innestano le modifiche contestate. La Corte ha valutato che, pur essendo norme statali, non possono incidere sul tributo qualificato dallo statuto come proprio delle Province autonome.

  • decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 64

    "Disposizioni concernenti la tassa automobilistica sul possesso dei motocicli" (modificato dall'art. 39 comma 14-septies)

    Disposizione estesa dalle norme impugnate anche alla tassa provinciale sui motocicli; la Corte ha riscontrato lo stesso vizio di illegittimità per la sovrapposizione statale alla competenza provinciale.

  • Statuto speciale della Provincia autonoma di Trento (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 73, comma 1

    "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri"

    Parametro centrale: la qualificazione statutaria rende la tassa automobilistica tributo proprio "in senso stretto", escludendo la competenza statale a dettarne la disciplina o a riservarne parte al bilancio erariale.

  • Statuto speciale della Provincia autonoma di Trento, art. 75-bis, comma 3-bis

    "La riserva all'erario ... è consentita solo se ..." (condizioni su destinazione, temporaneità e contabilizzazione distintà)

    Limiti statutari alle riserve di gettito: lo Stato può riservare gettiti solo se ricorrono condizioni tassative; le norme impugnate non rispettavano il regime statutario per le Province autonome.

  • Statuto speciale della Provincia autonoma di Trento, art. 79, comma 4

    "Alle Province autonome non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario ... diversi da quelli stabiliti dal Titolo VI dello statuto"

    Ulteriore garanzia statutaria che vieta l'imposizione unilaterale da parte dello Stato di oneri o riserve non previsti dal Titolo VI; le disposizioni statali impugnate sono incompatibili con tale divieto.

  • Costituzione, art. 119, secondo comma

    Principio di autonomia finanziaria locale: lo Stato non può disciplinare tributi propri in senso stretto delle Regioni/Province autonome; la Corte l'ha richiamato per affermare l'incompetenza statale rispetto alla tassa automobilistica provinciale così qualificata.

  • Costituzione, art. 120

    Richiamato nella prospettazione della violazione del principio di leale collaborazione; la Corte ha comunque fondato la decisione sul parametro statutario e sulla natura del tributo.

  • Costituzione, art. 3

    Principi di ragionevolezza e proporzionalità evocati dalla ricorrente rispetto all'uso di dati obsoleti per la regolazione finanziaria; la Corte ha prevalentemente deciso per incompatibilità statutaria.

Massime di principio

  • Se una disposizione statutaria qualifica un tributo come "tributo proprio in senso stretto" dell'ente autonomo, lo Stato non può disciplinare quella materia né incidere sulla disponibilità del relativo gettito, neppure con misure apparentemente favorevoli.
  • Modifiche statali che alterano flussi finanziari o impongono riserve/vincoli di destinazione su gettiti riconosciuti dallo statuto come propri possono essere dichiarate incostituzionali se violano il Titolo VI e le procedure/statuti speciali.
  • La Corte valuta la sostanza e la finalità della norma (oggetto, ratio, finalità): anche se inserita in un quadro ambientale o di coordinamento finanziario, una norma che incide effettivamente sul gettito provinciale rientra nella tutela statutaria dell'autonomia finanziaria.
  • La presenza di clausole di salvaguardia nella legge statale non impedisce l'esame di costituzionalità quando il testo statale si riferisce espressamente alle autonomie speciali o è incompatibile con lo statuto.
  • La partecipazione dell'ente a procedure consultive o intese (es. Conferenza Stato-Regioni) non preclude, di regola, il diritto di impugnare disposizioni che ledono attribuzioni costituzionali/statutarie.
  • Anche misure temporanee o favorevoli (es. attribuzione integrale del gettito per un periodo) possono ledere l'autonomia se incidono sulla competenza esclusiva dell'ente a disciplinare e destinare i propri tributi.

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