Sentenza del 27/05/2021 n. 511 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta sulle pubblicità - Presupposti - Idoneità del supporto a fare conoscere al pubblico il nome, l'attività o i prodotti dell'azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto imponibile il cartello: non è necessaria la finalità esclusiva di pubblicità; è sufficiente che il supporto sia oggettivamente idoneo a rendere noto, alla massa dei potenziali acquirenti o utenti, il nome, l'attività o i prodotti dell'azienda. Pertanto il cartello rientra nel presupposto dell'imposta e il ricorso del contribuente è stato respinto
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'applicabilità dell'imposta sulle pubblicità a un cartello che, pur svolgendo anche funzioni non pubblicitarie, è ritenuto idoneo a far conoscere al pubblico il nome, l'attività o i prodotti dell'azienda
Norme richiamate
Imposta sulle pubblicità (normativa di riferimento nazionale e regolamenti comunali)
La norma è interpretata nel senso che il presupposto impositivo si realizza quando il mezzo è oggettivamente idoneo a comunicare alla massa il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa; non è richiesta la finalità esclusiva pubblicitaria né l'esclusiva funzione pubblicitaria del supporto
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulle pubblicità conta l'idoneità oggettiva del supporto a far conoscere il messaggio pubblicitario alla massa, non l'intenzione soggettiva del soggetto che lo installa
- Un cartello o altro supporto multifunzionale è imponibile se, anche se svolge funzioni diverse dall'annuncio commerciale, è comunque in grado di informare il pubblico sul nome, l'attività o i prodotti dell'azienda
- Per escludere l'imposizione il contribuente deve dimostrare l'oggettiva inidoneità del mezzo a raggiungere la massa dei potenziali acquirenti/utenti (es. pubblico limitato, comunicazione interna), non basta l'affermazione di uso privato o strumentale
- L'accertamento dell'idoneità richiede valutazione fattuale e ambientale (visibilità, collocazione, contenuto del messaggio, destinatari potenziali); le amministrazioni possono quindi tassare quando tali elementi dimostrano una funzione comunicativa verso la massa
- Nei casi dubbi è opportuno valutare misure probatorie (foto, rilievi di visibilità, testimonianze) e considerare possibili riduzioni o esclusioni solo se emerge chiaramente che il mezzo non può raggiungere il pubblico in senso commerciale
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