Sentenza del 27/05/2021 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Rispetto dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva nell'art. 20 DPR 131/86 - Aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di Registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto di cessione di quote sociali del 9 giugno 2016; l'Agenzia ha ritenuto che l'operazione dovesse essere qualificata come cessione di azienda e non come cessione di quote, chiedendo la registrazione e le maggiori imposte corrispondenti; i cedenti e la cessionaria hanno contestato la riclassificazione sostenendo che l'imposta deve essere applicata secondo la natura e gli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato e che l'Ufficio non poteva ricorrere a elementi extratestuali né invocare finalità antielusive ai sensi dell'art. 20 DPR 131/86 senza dimostrare abuso o mancanza di sostanza economica
La decisione
il Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi di A.T. e dei cedenti; il Tribunale ha ritenuto prevalente il tenore letterale dell'art. 20 T.U.R. come interpretato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.158/2020) e ha escluso la possibilità per l'Ufficio di riqualificare l'atto sulla base di elementi extratestuali o di atti successivi (quali la perizia estimativa o la successiva fusione) in assenza di prova di abuso del diritto o di priva sostanza economica; l'Agenzia è stata condannata alle spese processuali
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986
l'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, escludendo elementi extratestuali o atti collegati salvo quanto previsto da articoli successivi
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
la riformulazione dell'art. 20 è stata intesa dal legislatore come interpretazione autentica volta a chiarire che non spetta all'Amministrazione usare elementi esterni all'atto per modificarne la qualificazione fiscale
Legge 30 dicembre 2018, n. 145
ha confermato che la disposizione di cui alla legge 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, consolidando l'orientamento restrittivo sull'uso di elementi extratestuali
Corte Costituzionale
sentenza n. 158 del 21 luglio 2020
ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 nella versione riformulata; ha escluso contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva e ha chiarito che la norma impedisce all'Amministrazione di riqualificare gli atti sulla base di elementi extratestuali salvo che non si configuri abuso del diritto
Legge 27 luglio 2000, n. 212
norma antiabuso che l'Amministrazione può utilizzare per contestare operazioni prive di sostanza economica o finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali; la sentenza sottolinea che, per superare il divieto di usare elementi extratestuali ai fini dell'art. 20, l'Ufficio dovrebbe invocare e provare l'abuso richiamando questa disposizione
Massime di principio
- L'imposta di registro si applica sulla base della natura e degli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato: elementi estranei all'atto o atti successivi non possono di regola essere usati per riclassificare l'operazione
- L'uso di perizie o criteri valutativi tipici della valutazione d'azienda, se richiamati nell'atto per determinare il prezzo delle quote, non costituisce di per sé prova che l'operazione sia una cessione di azienda
- La successiva realizzazione di operazioni societarie (ad es. fusioni) posteriori alla cessione non legittima automaticamente la riesamina dell'atto originario ai fini della riclassificazione fiscale
- Per superare il divieto previsto dall'art. 20 l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di abuso del diritto o la carenza di sostanza economica dell'operazione e, in tale quadro, può ricorrere all'art. 10-bis della L. 212/2000; l'onere della prova è dell'Amministrazione
- La disposizione tutela la legittima pianificazione fiscale: la pretesa di riqualificazione senza il rispetto delle garanzie procedurali (contraddittorio, prova dell'abuso) è incompatibile con la normativa e con i principi costituzionali rilevati dalla Corte Costituzionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 107 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 511 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 726 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →