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Sentenza

Sentenza del 27/05/2021 n. 726 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano 10 avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica connessi a due p.v.c. (20.5.2015 e 3.6.2015). Le dogane avevano riclassificato importazioni di WPC (Wood Plastic Composite) dichiarate come "pannelli in legno per pavimentazione" (esenti dazi) nella voce "rivestimenti per pavimenti in materiale plastico" (dazio 6,5%), ritenendo il legno mero riempitivo. I ricorrenti contestavano: difetto di motivazione (mancata comunicazione degli atti OLAF), violazione del contraddittorio preventivo (inviti rivolti solo al rappresentante doganale), notifica del p.v.c. del 3.6.2015 effettuata solo allo spedizioniere, mancata concessione dei 30 giorni dalla consegna del p.v.c., errata classificazione del prodotto (prevalenza del legno), illegittimità delle sanzioni per carenza di motivazione e mancanza dell'elemento soggettivo, mancata applicazione di esimenti e della continuazione tra le violazioni.

La decisione

La Commissione d'appello ha: 1) accolto l'appello principale dell'Ufficio Dogane riformando la sentenza di primo grado e escludendo il beneficio della continuazione per le sanzioni (ritenuta inapplicabile alla materia doganale); 2) accolto l'appello incidentale della Sig.ra Tizia nella parte relativa alla notifica degli atti prodromici e ha annullato tutte le sanzioni personali irrogate alla legale rappresentante per mancata notifica personale; 3) rigettato per il resto l'appello incidentale dei contribuenti (confermata la validità della notifica al rappresentante doganale, la regolarità del contraddittorio in dogana, la motivazione e la classificazione in materiali plastici nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo ai fini delle sanzioni); 4) compensate le spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 472/1997, art. 12 comma 5

    La norma disciplina il regime della continuazione richiedendo violazioni relative a più "periodi d'imposta"; la Corte territoriale ha seguito la giurisprudenza (Cass. 21.9.2020 n.19633) nel ritenere l'istituto inapplicabile alle sanzioni doganali, perché i dazi sono tributi istantanei e la nozione di periodo d'imposta è estranea alla materia doganale.

  • TULD, art. 40 comma 3

    Testo che consente la validità della notifica degli atti dell'Amministrazione al rappresentante doganale per l'operazione, salvo prova di cessazione formale della rappresentanza; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al rappresentante doganale.

  • d.lgs. 374/1990, art. 11 comma 2

    Attribuisce discrezionalità all'Ufficio doganale nell'invitare il contribuente al contraddittorio (può invitare): non impone un contraddittorio preventivo di ampiezza paragonabile a tributi armonizzati, ma il contraddittorio si considera rispettato se il PVC e gli atti consentono al contribuente di conoscere e contestare gli elementi rilevanti.

  • Statuto del Contribuente, art. 12 comma 7

    Non è direttamente applicabile alla materia doganale secondo la giurisprudenza citata; non sancisce un obbligo di contraddittorio preventivo pieno in dogana.

  • Regolamento CE n. 276/2013

    Richiamato dalle parti ma la Corte ha ritenuto che la decisione sulla natura del prodotto (essenzialità e funzione del materiale plastico) fosse coerente anche con la normativa tariffaria comunitaria previgente; la ricostruzione della dogana non richiedeva un esame specifico del regolamento per mutare l'esito.

  • Disposizioni preliminari alla tariffa doganale comune, art. 3 lett. b (Reg. CE 2658/87)

    La classificazione doganale si determina dalla materia o dall'oggetto che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale; non è determinante il mero rapporto percentuale delle materie presenti.

  • Corte di Giustizia, sentenza C‑276/16 (20.12.2017)

    Ha stabilito che in materia doganale l'assenza di audizione preventiva non integra necessariamente una violazione del contraddittorio se l'atto è contestabile e sospendibile; principio utilizzato per affermare che il contraddittorio in dogana ha limiti diversi rispetto ad altre imposte.

  • Cass. 21.9.2020 n.19633

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'inapplicabilità della continuazione alle sanzioni doganali, richiamata dalla Corte per escludere la continuazione nel caso concreto.

  • Cass. 30.9.2019 n.24255

    Richiamata per sostenere la validità delle notifiche al rappresentante doganale in forza dell'art. 40 TULD.

  • Cass. 19.9.2012 n.15784

    Cita principi sulla sufficienza della coscienza e volontà ai fini dell'elemento soggettivo per certe sanzioni tributarie; usata per sostenere l'applicabilità delle sanzioni anche senza dolo specifico.

Massime di principio

  • La classificazione doganale si basa sulla materia o sull'elemento che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale e funzionale, non sul semplice rapporto percentuale dei componenti; un materiale può prevalere funzionalmente anche se presente in minore percentuale.
  • Le notifiche effettuate al rappresentante doganale sono generalmente valide per gli atti connessi all'operazione doganale salvo prova di formale revoca della rappresentanza; pertanto la notifica al spedizioniere è spesso efficace.
  • Il principio del contraddittorio preventivo in materia doganale ha limiti: l'Amministrazione può avere maggiore discrezionalità e il contraddittorio è considerato rispettato se il PVC e successivi atti consentono al contribuente di conoscere e contestare gli elementi decisivi.
  • L'istituto della continuazione (art.12 d.lgs. 472/1997) richiede la nozione di periodi d'imposta e per consolidata giurisprudenza non si applica alle violazioni doganali che sono atti istantanei; quindi non si può automaticamente cumulare più importazioni per ottenere il beneficio della continuazione.
  • Le sanzioni personali a carico del legale rappresentante richiedono che gli atti prodromici siano notificati personalmente al medesimo; l'estensione della responsabilità societaria non sopperisce all'obbligo di notificare individualmente sanzioni che hanno natura personale.
  • Per alcune tipologie di sanzioni tributarie doganali è sufficiente la coscienza e volontà del comportamento illecito (standard soggettivo meno rigoroso del dolo), e la mancata competenza tecnica del contribuente non esclude automaticamente la responsabilità sanzionatoria.

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