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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17463/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese del giudizio di appello e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulle spese del secondo grado conformandosi ai principi indicati. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, pur risultando integralmente vittorioso nel merito nel giudizio di appello avverso l'amministrazione finanziaria, si è visto però dichiarare irripetibili le spese del secondo grado. Ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese, deducendo due motivi entrambi qualificati come violazione di legge. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese nel processo tributario e dell'obbligo di motivazione della sentenza, oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la decisione di disporre l'irripetibilità delle spese di lite del grado di appello fosse stata adottata senza alcuna motivazione. Con il secondo ha nuovamente censurato, sotto diversa prospettazione, lo stesso capo della sentenza, richiamando l'art. 15 del d.lgs. 546/1992, l'art. 92 c.p.c. e i medesimi parametri costituzionali. La controparte è rimasta intimata. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli entrambi fondati alla luce del principio secondo cui la deroga alla regola della soccombenza richiede una motivazione specifica o comunque chiaramente desumibile dal complesso della motivazione; nella sentenza impugnata tale motivazione mancava del tutto, e non rilevava che l'appello fosse stato accolto solo sul capo spese del primo grado.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale attraverso cui sono stati dedotti i vizi di violazione di legge relativi alla regolazione delle spese

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario ed è richiamato come norma violata

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza nel censurare il capo sulle spese

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sull'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma che impone l'adeguata motivazione del provvedimento

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno della censura per lesione del diritto di difesa nella regolazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno del dovere di motivazione e del giusto processo

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale base della compensazione/deroga alla regola della soccombenza; la Corte ribadisce che la deroga richiede adeguata motivazione e che ragioni illogiche o erronee integrano violazione di legge

  • art. 2, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263

    richiamato per ricordare il regime anteriore della compensazione per giusti motivi e l'evoluzione normativa dell'obbligo motivazionale

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitate e non possono essere illogiche o erronee

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato di nuovo nel secondo motivo come norma sulla soccombenza e sulle spese nel processo tributario

Massime di principio

  • La compensazione totale o parziale delle spese di lite costituisce deroga alla regola della soccombenza e, per essere legittima, deve essere sorretta da una motivazione specifica oppure da ragioni chiaramente desumibili dal complesso della motivazione della decisione.
  • Nel processo tributario, il capo sulle spese non può essere confermato o disposto in modo apodittico: il giudice deve indicare le circostanze che giustificano lo scostamento dalla ripetizione delle spese in favore della parte integralmente vittoriosa.
  • La contumacia della parte soccombente, di per sé sola, non è sufficiente a giustificare la mancata rifusione delle spese alla parte vittoriosa.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla compensazione delle spese è un controllo esterno sulla non illogicità e non erroneità delle ragioni poste a fondamento della deroga alla soccombenza.
  • Quando la motivazione richiami la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, tali ragioni devono essere effettive, coerenti e non meramente apparenti; in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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