Cassazione Civile, Ordinanza n. 16138/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRES pagata per il periodo d'imposta 2013 in applicazione dell'addizionale di 8,5 punti percentuali prevista dal d.l. n. 133/2013 per enti creditizi e finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto e la pretesa restitutoria era stata respinta sia in primo grado sia in appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost. e dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la norma istitutiva dell'addizionale fosse incostituzionale per irragionevole disparità di trattamento e per violazione della capacità contributiva, in quanto colpiva in modo ingiustificato anche le società di gestione del risparmio, senza reali finalità redistributive e senza un presupposto economico coerente; inoltre valorizzava la successiva addizionale introdotta nel 2015, da cui le SGR furono escluse, come indice della sperequazione originaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato il diniego del rimborso. Ha osservato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 133/2013 era già stata esaminata dalla Corte costituzionale, con esito negativo, e che non emergevano elementi nuovi idonei a superare tale giudizio. In particolare, ha richiamato la natura straordinaria e temporanea dell'addizionale, la sua giustificazione in un contesto di crisi e la riconducibilità delle SGR al mercato finanziario, ritenendo non arbitrario il criterio selettivo adottato dal legislatore. Ha anche escluso che la disciplina fosse incompatibile con il diritto dell'Unione o che la successiva addizionale del 2015 dimostrasse una sperequazione rilevante per il 2013. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
È indicato come parametro formale della censura per violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
artt. 3 e 53 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa incostituzionalità dell'addizionale IRES; la Corte ritiene che la disciplina sia stata già ritenuta non irragionevole e coerente con la capacità contributiva dalla Corte costituzionale.
È richiamato dalla ricorrente come norma del processo tributario; il testo non sviluppa un'autonoma ratio applicativa su tale disposizione.
art. 2, comma 2, d.l. n. 133/2013
addizionale di 8,5 punti percentuali
Norma istitutiva dell'addizionale IRES per enti creditizi e finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative; la Corte ne conferma la legittimità costituzionale nei limiti già scrutinati dalla Consulta.
È la disposizione cui l'addizionale viene applicata; la Corte considera l'addizionale come sovraimposta rispetto al prelievo ordinario.
art. 106, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
La norma è citata solo per l'esclusione dell'addizionale sulle variazioni in aumento da essa derivanti.
art. 1, commi 65-68, l. n. 208/2015
È richiamata per la successiva addizionale IRES del 2015; la Corte afferma che tale intervento nasce in un contesto diverso e non prova l'illegittimità della disciplina del 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Una misura fiscale straordinaria e temporanea, che agisca come sovraimposta su una platea selezionata di contribuenti, non è di per sé incostituzionale se sorretta da una non arbitraria giustificazione legata al contesto economico e a finalità solidaristiche o redistributive.
- Ai fini dell'art. 53 Cost. la capacità contributiva non deve necessariamente coincidere con indici tradizionali come reddito e patrimonio, potendo il legislatore assumere anche altri indici espressivi di forza o potenzialità economica, purché la scelta non sia irragionevole.
- La verifica di uguaglianza in materia tributaria deve tener conto della discrezionalità legislativa nella modulazione dell'imposizione per settori produttivi, specie quando la misura sia limitata nel tempo e inserita in una revisione di sistema non manifestamente arbitraria.
- Il sopravvenire di una disciplina fiscale successiva, adottata in un contesto diverso e con finalità differenti, non dimostra automaticamente l'illegittimità della precedente disciplina né la sussistenza di una disparità costituzionalmente rilevante per il periodo d'imposta oggetto di causa.
- Per censurare efficacemente una norma tributaria già scrutinata dalla Corte costituzionale occorrono profili nuovi e realmente distinti rispetto a quelli già esaminati; altrimenti il giudice comune deve attenersi al precedente della Consulta.
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