Cassazione Civile, Ordinanza n. 08295/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria per le somme residue e della concorde volontà delle parti di non proseguire il processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la volontà concorde delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2000 e 2001, con recupero di IRAP, IRPEF, IVA, addizionali, interessi e sanzioni. In primo grado il contribuente aveva ottenuto un accoglimento parziale; in appello l'Agenzia aveva visto accolto il proprio gravame sui capi residui. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha poi rappresentato di avere ottenuto sgravî per parte delle somme e di essersi avvalso, per il residuo, della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'Agenzia ha aderito, depositando istanza di estinzione del giudizio e dando atto del perfezionamento della definizione agevolata mediante pagamento delle rate dovute.
Norme richiamate
art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.
art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
art. 9 bis della L. n. 289 del 2002
citato come precedente disciplina di definizione agevolata invocata in primo grado dal contribuente.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
ritenuto applicabile alla fattispecie e idoneo a determinare il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento dovuto, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
richiamato con riguardo alla costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria oggetto del giudizio venga integralmente definita in via agevolata e risulti il pagamento di quanto dovuto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, è rilevante che l'amministrazione finanziaria prenda posizione e confermi l'avvenuto perfezionamento della procedura mediante pagamento.
- In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le spese possono restare a carico della parte che le ha anticipate ove vi sia concorde volontà delle parti in tal senso.
- Il giudice può dare atto dell'estinzione anche quando la definizione agevolata copra solo il residuo non già oggetto di sgravio, purché la pretesa sia complessivamente venuta meno.
Come è indicizzato
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