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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11654 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la validità della notificazione dell'avviso di accertamento IRPEF 2004 alla società, sostenendo che l'atto fosse stato notificato al solo socio accomandante G.M. mediante la procedura dell'art. 140 c.p.c., senza che il notificatore avesse previamente effettuato le necessarie ricerche del destinatario o del legale rappresentante. Hanno inoltre dedotto la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, nonché ulteriori vizi relativi a decadenza, responsabilità del socio accomandante, diritto al contraddittorio e notificazione alla socia S.G.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo illegittima la notificazione dell'avviso alla società perché non risultavano effettuate le ricerche richieste dalla legge prima del ricorso alla procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. Tale vizio ha comportato la violazione del litisconsorzio necessario, poiché nelle controversie riguardanti il reddito di una società di persone l'accertamento coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo questioni personali. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTP di Pistoia, quale giudice di primo grado, per un nuovo esame in contraddittorio con società e soci. Gli altri motivi e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    La notificazione degli avvisi di accertamento deve rispettare le modalità previste per gli atti tributari. Il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c. presuppone che siano conosciuti residenza e indirizzo del destinatario, ma che la consegna non sia stata possibile per sua temporanea irreperibilità; se il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto, il notificatore deve prima effettuare ricerche nel comune del domicilio fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale e gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma è una forma eccezionale, utilizzabile solo dopo aver verificato l'impossibilità di consegnare l'atto al destinatario o agli altri soggetti legittimati a riceverlo.

  • Codice di procedura civile, artt. 138 e 139

    Prima di procedere con la notificazione ex art. 140 c.p.c., devono essere tentate la consegna a mani proprie e, in caso di assenza, la consegna ai soggetti alternativamente abilitati nei luoghi indicati dalla legge.

  • Codice civile, art. 2313

    La norma disciplina la responsabilità del socio accomandante; nel caso concreto, tuttavia, i motivi collegati alla responsabilità del socio sono rimasti assorbiti dall'accoglimento delle censure sulla notificazione e sul litisconsorzio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Nei giudizi tributari relativi a rapporti inscindibili, tutti i soggetti necessari devono partecipare allo stesso processo. La mancata partecipazione o la decisione limitata ad alcuni soggetti determina la nullità del giudizio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci; per questo l'accertamento del reddito sociale e quello dei soci costituiscono normalmente una controversia unitaria, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è notificato con la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., occorre verificare che il notificatore abbia documentato le ricerche e i tentativi di consegna richiesti dalla legge; in mancanza, la notificazione può essere illegittima.
  • Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone e relativi soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, perché il reddito sociale viene automaticamente imputato ai soci.
  • Un giudicato sfavorevole formatosi soltanto nei confronti di alcuni soggetti non può pregiudicare i soggetti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio ma ne sono rimasti esclusi.
  • La violazione del litisconsorzio necessario in una controversia tributaria unitaria può comportare la nullità dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la Corte rileva un vizio radicale di notificazione o di contraddittorio, può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado, senza esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.

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