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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36206/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una pluralità di dipendenti infermieristici aveva convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera deducendo di essere stati adibiti, sin dal luglio 1998, in modo stabile e non occasionale a mansioni di natura alberghiera e igienico-sanitaria, in sostituzione del personale di supporto delle categorie inferiori, con conseguente demansionamento, mortificazione professionale e pregiudizio alla loro integrità psicofisica. Chiedevano l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la reintegra nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo provata la sostanziale sostituzione, costante e indispensabile, con personale ausiliario e la sussistenza del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente. In cassazione l'azienda ospedaliera articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 115 e 112 c.p.c., sostenendo che le mansioni inferiori erano solo occasionali e che la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita; 2) violazione della normativa professionale infermieristica, del codice deontologico e del CCNL, deducendo che le attività contestate rientravano nel mansionario dell'infermiere o erano comunque esigibili per far fronte a carenze di organico; 3) violazione dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2727 c.c., contestando il riconoscimento del danno non patrimoniale in re ipsa e fondato su mere presunzioni; 4) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., censurando la liquidazione equitativa del danno senza adeguata base oggettiva; 5) violazione degli artt. 1218 e 2103 c.c., assumendo di non avere autonomia nella determinazione dell'organico e di essere quindi esente da responsabilità per la carenza di personale di supporto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, terzo e quarto motivi, dichiarato inammissibili il secondo e il quinto, e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda ospedaliera. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il demansionamento era stato specificamente dedotto dagli attori e il giudice di merito aveva accertato in fatto un'assegnazione sistematica, non occasionale, a mansioni inferiori, senza ultrapetizione né violazione del principio di non contestazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato anche su atti di natura non regolamentare e, comunque, non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che non aveva escluso ogni collaborazione con il personale ausiliario ma aveva accertato il superamento del limite di esigibilità della prestazione. Ha rigettato il terzo motivo perché il danno non patrimoniale all'immagine professionale e alla dignità lavorativa era stato desunto legittimamente per presunzioni da circostanze concrete di dequalificazione e mortificazione. Ha rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta la liquidazione equitativa del danno, una volta provato l'an del pregiudizio, anche mediante parametro percentuale della retribuzione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva ritenuto inammissibile il corrispondente motivo per difetto di specificità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato come norma sulla correttezza delle mansioni, ma la Corte osserva che la questione va letta, nel pubblico impiego, alla luce dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001; la censura non scalfisce l'accertamento di fatto del demansionamento sistematico.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte esclude la violazione perché la domanda degli attori presupponeva la prevalente adibizione a mansioni inferiori.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre la domanda, poiché la prevalente adibizione a mansioni inferiori era un presupposto necessario della domanda di demansionamento.

  • art. 1 Decreto 14 settembre 1994, n. 739

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le mansioni contestate rientravano nel profilo professionale infermieristico; la Corte reputa la censura non decisiva rispetto all'accertamento di superamento del limite di esigibilità della prestazione.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Norma richiamata in relazione al decreto ministeriale sul profilo infermieristico; non conduce a escludere il demansionamento accertato.

  • art. 1 L. 26 febbraio 1999, n. 42

    Richiamato per la definizione delle professioni sanitarie; non basta a smentire il giudizio di demansionamento espresso dal merito.

  • art. 1 L. 10 agosto 2000, n. 251

    Invocato per delineare le funzioni infermieristiche; la Corte ritiene la censura priva di confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto quando sia provato, anche per presunzioni, in relazione a lesioni dell'immagine professionale e della dignità del lavoratore.

  • art. 2727 c.c.

    È legittimo il ricorso a presunzioni semplici per desumere il danno non patrimoniale da concreti elementi di fatto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è corretta quando il danno è certo nell'an ma non suscettibile di prova precisa nel quantum.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno secondo equità è compatibile con i criteri del danno aquiliano richiamati dalla norma.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per escludere la responsabilità dell'azienda; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione di merito.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale parametro corretto per il pubblico impiego contrattualizzato in tema di mansioni, in sostituzione del richiamo all'art. 2103 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini dell'accertamento del demansionamento, rileva l'assegnazione sistematica e non occasionale a mansioni inferiori rispetto alla categoria di appartenenza; la sola contestazione della compatibilità astratta di alcune attività con il profilo professionale non elide l'illegittimità se nel concreto è superato il limite di esigibilità della prestazione.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice accerta un fatto costitutivo implicitamente compreso nella domanda proposta; la prevalente adibizione a mansioni inferiori può costituire un presupposto necessario dell'azione per demansionamento.
  • Il danno non patrimoniale da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, sulla base di circostanze concrete idonee a rivelare la mortificazione professionale, l'offesa all'immagine e alla dignità del lavoratore.
  • Una volta provato l'an debeatur del danno non patrimoniale, la sua quantificazione può avvenire in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., purché la motivazione indichi, sia pure sinteticamente, i criteri oggettivi utilizzati e il percorso logico seguito.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che miri a una diversa lettura del fatto storico già accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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