Cassazione Civile, Ordinanza n. 08755/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'impugnazione della conduttrice e mantenuto ferma la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una conduttrice di un alloggio popolare agiva contro l'ente proprietario/gestore chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente derivati dal comportamento dell'ente: dopo l'autorizzazione di opere di manutenzione e il successivo accatastamento del vano sottotetto insieme all'appartamento, l'ente avrebbe ingenerato in lei l'affidamento di poter riscattare sia l'alloggio sia il sottotetto; poi però aveva negato il riscatto per irregolarità della porzione sottotetto e revocato l'accatastamento. L'ente resisteva e proponeva riconvenzionale per la rimozione delle opere non autorizzate e per la risoluzione del contratto di locazione, chiedendo anche, in via subordinata, il risarcimento dei danni per la variazione di categoria dell'immobile. Il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice e accoglieva la riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del rapporto locatizio e condannando al rilascio. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione delle norme sul rito per avere la Corte territoriale disposto il mutamento di rito solo in appello; 2) violazione di principi costituzionali, delle norme su buona fede, affidamento e autotutela amministrativa, per avere escluso la lesione del legittimo affidamento al riscatto; 3) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto di non scarsa importanza l'inadempimento derivante da opere abusive e modifiche dell'immobile; 4) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 651 c.p.p. per avere reputato irrilevanti i profili penali riguardanti testimoni e consulente; 5) violazione delle norme sul processo e sulla consulenza tecnica, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per il modo in cui la Corte aveva valutato la CTU e regolato le spese. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure erano in gran parte generiche e volte a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato la doppia conforme quanto alla censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. e ha confermato la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul rito, ma la Corte osserva che la censura è generica e comunque il mutamento di rito in appello è disciplinato dall'art. 439 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul rito, senza indicare in che modo la difesa sarebbe stata pregiudicata.
Indicato dalla Corte come norma che regola il mutamento di rito in appello, con concessione dei termini prescritti.
artt. 2 e 97 Cost.
Evocati per sostenere la lesione dell'affidamento, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del fatto.
artt. 1173, 1175, 1176 e 1337 c.c.
Evocati per fondare la pretesa violazione dei doveri di buona fede e correttezza e dell'affidamento, ma la Corte li ritiene richiamati solo in funzione di una diversa lettura dei fatti.
Evocato dalla ricorrente sul tema dell'azione amministrativa e dell'affidamento, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla revoca in autotutela dell'accatastamento; la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità del motivo.
Richiamato nel motivo sulla risoluzione, ma la Corte ribadisce che la valutazione della gravità dell'inadempimento è questione di fatto rimessa al merito.
Richiamato per contestare la gravità dell'inadempimento; la Corte conferma la valutazione di merito sulla non scarsa importanza dell'inadempimento.
Richiamato nel motivo sulla locazione, senza una specifica autonoma decisione di diritto da parte della Corte.
Richiamato nel motivo sulla locazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità e richiesta di rivalutazione dei fatti.
La Corte richiama il principio per cui la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo sui procedimenti penali; la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e non un vizio di ultrapetizione.
Richiamato dalla Corte per chiarire che la violazione si ha solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti; non se attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
Richiamato per affermare che la valutazione comparativa e critica delle prove è attività di merito, censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
Richiamati nel motivo sulla consulenza tecnica, ma la Corte ritiene generica la doglianza sulla CTU e non ravvisa un vizio di diritto.
Sono le norme sul sindacato di legittimità invocate dalla ricorrente; la Corte dichiara inammissibili i motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto o comunque generici.
Richiamato incidentalmente dalla Corte: la genericità della doglianza rende superfluo esaminare l'ammissibilità ex art. 360-bis n. 2 c.p.c.
Richiamato per precisare che la censura non poneva un problema di efficacia del giudicato penale nel civile, ma di mera valorizzazione del materiale del procedimento penale.
Richiamato per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme non superata da una specifica indicazione delle diverse ragioni delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione di norme processuali o sostanziali non può essere dedotta in modo meramente assertivo: occorre indicare con precisione la regola di diritto violata, il punto della decisione censurato e il concreto pregiudizio subito.
- La doglianza che sollecita una diversa lettura dei fatti, delle prove documentali o della consulenza tecnica è inammissibile in cassazione, perché mira a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione, l'attendibilità o il peso delle prove.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
- La censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia completamente disatteso le regole legali di valutazione della prova; non basta contestare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
- L'affidamento risarcibile in un provvedimento ampliativo della sfera giuridica presuppone una situazione fattuale seriamente attendibile e non contraddetta da elementi che rendano non ragionevole la pretesa stabilità dell'assetto favorevole invocato.
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