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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00023/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, aveva chiesto il rimborso di una quota del credito IRPEF risultante dalla dichiarazione, credito derivante dall'attribuzione del reddito di partecipazione nello studio associato e dalla ripartizione delle ritenute d'acconto subite dallo studio. L'Ufficio, dopo avere chiesto documentazione sulle ritenute, aveva riconosciuto solo una parte del rimborso, negando la detrazione delle ritenute che risultavano operate ma non versate dal sostituto d'imposta. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo sufficiente, ai fini dello scomputo, che le ritenute fossero state effettivamente operate; la CTR aveva invece riformato la decisione, affermando che il mancato versamento integrava responsabilità solidale del sostituito ex art. 35 d.P.R. n. 602/1973. In cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 35 d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con gli artt. 22 d.P.R. n. 917/1986 e 64 d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 53 Cost., sostenendo che la solidarietà prevista dall'art. 35 opera solo in caso di ritenute a titolo di imposta e, comunque, che il diritto allo scomputo delle ritenute deve spettare per il solo fatto di averle subite effettivamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva applicato la responsabilità solidale del sostituito anche nell'ipotesi in cui il sostituto avesse effettivamente operato le ritenute d'acconto, ma non le avesse poi versate. La Corte ha dato continuità al principio delle Sezioni Unite secondo cui, se le ritenute sono state effettuate, il sostituito non risponde in solido in sede di riscossione per il solo mancato versamento del sostituto.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. n. 602/1973

    la responsabilità solidale del sostituito in sede di riscossione è esclusa quando le ritenute d'acconto siano state effettivamente operate; la solidarietà è invece condizionata al mancato compimento delle ritenute.

  • art. 22 d.P.R. n. 917/1986

    riconosce al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto; sarebbe incoerente ammettere lo scomputo e poi assoggettare il sostituito alla riscossione delle somme scomputate.

  • art. 64 d.P.R. n. 600/1973

    conferma che il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria resta il sostituito, mentre il sostituto ha un obbligo autonomo di versamento della ritenuta.

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di effettività del reddito e di capacità contributiva, per fondare il diritto allo scomputo delle ritenute effettivamente subite.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1294 c.c.

    menzionato nella ricostruzione dell'orientamento superato delle Sezioni Unite in tema di solidarietà, poi ritenuto non condivisibile.

Massime di principio

  • Nel caso di ritenute d'acconto effettivamente operate dal sostituto, il sostituito ha diritto a scomputarle dal proprio debito d'imposta, anche se il sostituto non abbia poi provveduto al versamento.
  • La responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 non si applica automaticamente a ogni ipotesi di mancato versamento della ritenuta, ma richiede che la ritenuta stessa non sia stata effettuata.
  • L'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto è un'obbligazione autonoma del sostituto rispetto all'obbligazione d'imposta gravante sul sostituito; la mancata esecuzione di tale obbligo non consente di trasferire sul sostituito gli effetti della riscossione se la ritenuta è stata già operata.
  • In materia tributaria, l'interpretazione delle norme sulla sostituzione d'imposta deve essere coerente con il principio di capacità contributiva e con la struttura del meccanismo di scomputo delle ritenute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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