Cassazione Civile, Ordinanza n. 12375/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno d’imposta 2009, alla contribuente veniva imputato un maggiore reddito di capitale quale socia al 95% di una società ritenuta a ristretta base, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società; nell’atto era inoltre contestato un ulteriore maggior reddito di capitale ex art. 6 TUIR derivante da attività illecita imponibile. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di sottoscrizione dell’avviso e mancata produzione della delega. In appello la CTR ha riformato la decisione, ritenendo valida la delega, corretta la notifica dell’avviso societario e operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, senza prova contraria della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di sottoscrizione e mancata allegazione della delega, sostenendo che la delega prodotta in appello non sanasse il vizio e che la sottoscrizione fosse apposta da soggetto privo di potere o comunque oltre i limiti temporali e quantitativi della delega; 2) violazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, contestando la presunzione di distribuzione degli utili per asserita assenza di elementi idonei a dimostrare la ristretta base sociale e il preteso uso di una presunzione di secondo grado; 3) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 75 e 145 c.p.c. in tema di notificazione dell’atto impositivo, assumendo che l’avviso societario fosse stato notificato alla contribuente quando non era più legale rappresentante, con conseguente nullità derivata dell’avviso personale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla delega non risultava adeguatamente localizzata e documentata nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non essendo stati riportati né allegati gli atti processuali necessari a verificare se e quando tali contestazioni fossero state tempestivamente sollevate in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza bisogno di ulteriori elementi indiziari, essendo sufficiente la ristrettezza della compagine sociale; tale presunzione non integra una doppia presunzione vietata, perché il fatto noto è la ristretta base sociale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: anche ove la notifica dell’avviso societario fosse invalida, il socio non può far valere tale vizio per ottenere l’annullamento del proprio avviso personale, potendo dolersi del vizio notificatorio solo la società; inoltre, l’eventuale invalidità per ragioni di rito dell’atto presupposto non travolge automaticamente l’accertamento emesso nei confronti del socio, salvo che vi sia un giudicato sostanziale che abbia inciso sul merito della pretesa tributaria, circostanza non ricorrente nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell’avviso e la delega del firmatario sono state contestate dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica localizzazione e produzione degli atti necessari a verificare la tempestività delle censure.
La Corte ha escluso che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base integri una presunzione di secondo grado vietata.
presunzione semplice di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati
È legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati quando la società ha ristretta base partecipativa; il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, non i maggiori redditi già accertati.
La doglianza sulla notificazione dell’avviso societario è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’annullamento dell’avviso personale emesso nei confronti del socio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità processuale e rappresentanza, ma la censura non ha inciso sull’esito, poiché il vizio della notifica dell’atto presupposto non è stato ritenuto opponibile dal socio per invalidare il proprio accertamento.
Richiamato dalla ricorrente sul regime di notificazione alle persone giuridiche, ma la Corte ha affermato che l’eventuale vizio della notifica dell’atto societario non travolge automaticamente l’atto personale notificato al socio.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, indispensabili per il controllo di legittimità.
Richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato nell’avviso per un ulteriore recupero di imposte da reddito di capitale derivante da attività illecita imponibile, ma la decisione non si sofferma specificamente su tale profilo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che presuppone l’esame di atti o deduzioni svolte nei gradi di merito è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico dove tali questioni siano state tempestivamente sollevate e non riproduce gli atti rilevanti nel ricorso.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci, senza necessità di ulteriori indizi o riscontri bancari, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non costituisce una doppia presunzione vietata, perché il fatto noto da cui si muove è la ristrettezza della compagine sociale, non il maggior reddito già presuntivamente accertato.
- Il socio destinatario di un proprio avviso di accertamento non può annullarlo deducendo soltanto la nullità della notifica dell’avviso emesso nei confronti della società; il vizio notificatorio dell’atto presupposto può essere fatto valere, in via principale, dalla società stessa.
- L’eventuale invalidità formale o processuale dell’accertamento societario non determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento emesso nei confronti del socio, salvo che sia stato accertato con giudicato sostanziale l’inesistenza della pretesa tributaria presupposta.
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