Cassazione Civile, Sentenza n. 40685/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto esenti da imposta di bollo, imposta ipotecaria e tassa ipotecaria le note di trascrizione attestanti l'accettazione tacita dell'eredità in quanto considerate dipendenti dall'atto traslativo principale. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della legge (in particolare d.lgs. n. 23/2011, art. 10, c. 3 e disposizioni del codice civile) sostenendo che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita costituisce atto autonomo, con proprio presupposto impositivo, non riconducibile alla categoria degli "atti e formalità direttamente conseguenti" all'atto traslativo esenti dalla tassazione
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito. Ha ritenuto che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità abbia un autonomo presupposto impositivo rispetto all'atto traslativo principale e non rientri nell'ambito di esenzione del d.lgs. n. 23/2011, art. 10, c. 3. Di conseguenza sono confermate le pretese erariali (imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria) in relazione a dette note di trascrizione. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti per la novità e la controvertibilità della questione giuridica
Norme richiamate
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
esenzione dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti assoggettati ad imposta di registro ai sensi dei commi 1 e 2 e "per tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari"
L'esenzione è da interpretare restrittivamente: riguarda soltanto atti e formalità "direttamente conseguenti" all'atto traslativo. Le formalità che hanno un distinto e autonomo presupposto impositivo (come la trascrizione dell'accettazione tacita) restano escluse dall'esenzione
trascrizione facoltativa degli atti che attestano accettazione tacita dell'eredità
La norma riconosce la possibilità di trascrivere l'atto che costituisce accettazione tacita; la Corte conclude che tale trascrizione ha efficacia e rilevanza autonomhe e può costituire un autonomo presupposto impositivo
disciplina dell'accettazione tacita dell'eredità
L'accettazione tacita è un negozio unilaterale non ricettizio con presupposti di animus e comportamento inequivoco; la sua natura autonoma implica che l'atto che la manifesta non vada automaticamente ricondotto all'atto traslativo salvo che sia dimostrato che si tratti di mera dipendenza funzionale
effetti della trascrizione
La trascrizione produce effetti propri e distinti rispetto all'atto principale, connessi alla opponibilità e definitività del diritto trascritto; ciò rafforza il carattere autonomo della formalità di trascrizione
d.p.r. n. 642 del 1972, artt. 1 e 2 e tariffa (parte I, art. 3, comma 2-bis)
disciplinano l'imposta di bollo e i casi di applicazione della tariffa per note di trascrizione
L'imposta di bollo è dovuta per le note di trascrizione, salvo le eccezioni espressamente previste; la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta non rientrasse nelle eccezioni richiamate
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e art. 1 e tariffa allegata (art. 5)
tassa ipotecaria dovuta "per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione"; imposta ipotecaria dovuta in relazione alla trascrizione degli atti indicati negli artt. 484 e 2648 cod. civ.
La tassa e l'imposta ipotecaria sono correlate alla formalità della trascrizione stessa; perciò la trascrizione dell'accettazione tacita costituisce presupposto imponibile distinto e comporta applicazione dei tributi previsti
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto invocato dall'Agenzia e ha proceduto alla censura della decisione impugnata sulla base della corretta interpretazione normativa
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative fiscali vanno interpretate restrittivamente: l'esenzione si estende solo agli atti e alle formalità "direttamente conseguenti" all'atto traslativo espressamente richiamato dalla norma e non ad atti che abbiano un distinto presupposto impositivo
- La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, pur potendo essere svolta in connessione con un atto traslativo, conserva natura autonoma e può costituire un presupposto impositivo indipendente rispetto all'atto di trasferimento
- Per stabilire se una formalità sia "direttamente conseguente" è necessario valutare se la stessa abbia mera funzione strumentale e dipendente dall'atto principale oppure se realizzi un effetto giuridico autonomo che giustifica una tassazione separata
- In situazioni analoghe il contribuente che vuole ottenere l'esenzione deve dimostrare chiaramente che la nota di trascrizione sia meramente funzionale e subordinata all'atto traslativo e non un atto avente presupposto impositivo distinto
- Le amministrazioni finanziarie possono recuperare a tassazione note di trascrizione autonome; la giurisprudenza di legittimità tende a confermare un approccio rigoroso nell'applicazione delle esenzioni
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