Cassazione Civile, Sentenza n. 40688/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione relativo a scrittura privata autenticata registrata il 26/01/2012 contenente enunciazione di un prestito infruttifero (€10.000.000) e un riconoscimento di debito (€6.000.000). La ricorrente deduceva: (1) decadenza quinquennale del potere impositivo ai sensi del d.p.r. n.131/1986 art.76, avendo il rapporto fondamentale avuto origine il 13/10/2006; (2) che il documento era mera "ricognizione di debito" (dichiarazione di scienza) e quindi non imponibile con l'aliquota del 3% prevista dall'art.9 della tariffa, ma soggetto a disposizioni per atti non patrimoniali o dichiarativi; (3) nullità della sentenza di appello per mancata pronuncia sulla determinazione della base imponibile, contestando che la tassazione dovesse operare sul residuo (€1.291.910,19) e non sull'intero riconoscimento di €6.000.000
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la ricorrente non ha indicato alcuna scrittura privata precedente che avrebbe fatto decorrere il termine quinquennale dalla diversa data; la norma (art.76 d.P.R. 131/1986) collega il dies a quo all'obbligo di registrazione e, nel caso concreto, il termine è decorrente dalla data di domanda di registrazione dell'atto enunciante; (ii) sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione del giudice d'appello che ha escluso la natura meramente ricognitiva dell'atto, qualificandolo come atto "produttivo di un'obbligazione" con contenuto patrimoniale, e quindi correttamente assoggettato all'aliquota del 3% ai sensi dell'art.9 della tariffa; (iii) sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che il diverso esito prospettato dalla ricorrente era incompatibile con l'accertamento di merito operato e che il giudice d'appello non ha omesso di decidere sulla questione: anzi aveva escluso la tassazione di una specifica quietanza per mancanza di "espresse quietanze" e di indicazione delle modalità di estinzione del debito. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in €7.800,00 oltre oneri) e rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986 (Tariffa e norme sulla registrazione)
art. 76 c.1; art. 9 della Tariffa parte prima; art. 3, art. 11; art. 13, art. 14, art. 15; art. 21 c.3; art. 22
La Corte interpreta l'art.76 c.1 nel senso che il termine quinquennale di decadenza per l'esercizio del potere impositivo si collega all'obbligo di registrazione e decorre dal giorno in cui "avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione" (o dalla data di domanda di registrazione). L'art.9 della Tariffa si applica agli atti "produttivi di obbligazioni" e con contenuto patrimoniale; le disposizioni relative ad atti non patrimoniali o dichiarativi (art.3, art.11) non sono applicabili quando l'atto abbia natura dispositiva e patrimoniale
L'art.1988 c.c. (riconoscimento/ricognizione del debito) è richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura meramente confermativa dell'atto; la Corte osserva però che, se dall'atto emerge un'effettiva produzione di obbligazioni nuove o l'esplicitazione di rapporti che comportano obblighi patrimoniali, l'atto non può essere qualificato come mera dichiarazione di scienza
art. 360 c.1 nn.3 e 4; art.112
Gli articoli relativi ai motivi di cassazione (art.360 c.1) sono stati utilizzati dalla ricorrente; la Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca completamente l'esame della censura nel giudizio d'appello (art.112 c.p.c.), mentre una decisione del giudice d'appello che fondi la decisione su argomentazione incompatibile con la domanda integra una statuizione implicita di rigetto
art. 13 c.1 quater (introdotto dall'art.1 c.17 L. n.228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
Massime di principio
- Il termine quinquennale di decadenza per l'imposizione relativa a disposizioni enunciate in atti scritti decorre dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere registrato o dalla domanda di registrazione, non dalla data del rapporto sostanziale se non esisteva un obbligo di registrazione anteriore
- Le enunciazioni contenute in una scrittura privata registrata sono considerate parte integrante dell'atto e possono far decorrere il termine di decadenza dalla domanda di registrazione
- La qualificazione dell'atto come "ricognizione" (mera dichiarazione di scienza) o come atto "produttivo di obbligazioni" è decisiva per l'applicazione della tariffa: se dall'atto emerge una obbligazione patrimoniale concreta si applica l'aliquota prevista per atti a contenuto patrimoniale (art.9 della Tariffa)
- Per ottenere l'aliquota agevolata (es. 0,5‰ per quietanze) è necessario che l'atto contenga espressa indicazione delle quietanze o delle modalità di estinzione del debito (cessioni, compensazioni, remissioni); l'assenza di tali indicazioni impedisce l'applicazione della riduzione
- In sede di gravame il giudice d'appello non incorre necessariamente in nullità per omessa pronuncia se la sua decisione si fonda su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda: questa vale come statuizione implicita di rigetto della censura
- Chi deduce la decadenza per decorso del termine deve individuare e provare l'esistenza di atti o fatti antecedenti che abbiano fatto sorgere l'obbligo di registrazione da cui far decorrere il dies a quo
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