Cassazione Civile, Sentenza n. 40683/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (relativo alla questione procedurale di ammissibilità), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso sollevava una questione nuova relativa a una sanzione che non era mai stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto che la novità della questione comporti l'inammissibilità del motivo, richiamando il principio secondo cui, quando la questione giuridica implica accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, il ricorrente deve non solo allegarne la deduzione davanti al giudice di merito, ma indicare anche in quale atto del giudizio precedente sia stata proposta, per consentire alla Corte di verificarne la veridicità "ex actis"; altrimenti la censura è inammissibile. È stato inoltre ricordato che il giudizio di cassazione ha funzione di controllo di diritto e non può accogliere nuove questioni di fatto che richiedano indagini non compiute dal giudice di merito.
Norme richiamate
Cass. nn. 32804/2019, 2038/2019, 20518/2008, 28480/2005
"Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa"
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte richiede che il ricorrente indichi l'atto processuale in cui la questione era già stata dedotta, perché la Corte possa verificarne la presenza negli atti; in mancanza, la censura è inammissibile per novità.
Cass. n. 15596/2018
"Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità"
La cassazione è un controllo di diritto e non può essere utilizzata per introdurre nuove questioni che richiedano accertamenti di fatto non svolti in sede di merito; tali questioni sono precluse in motivi di cassazione.
Massime di principio
- Se in cassazione si solleva una questione che comporta accertamenti di fatto e tale questione non è stata trattata dal giudice di merito, la censura è inammissibile per novità salvo che il ricorrente indichi esattamente l'atto del giudizio precedente in cui la questione era già stata proposta.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: oltre a dedurre la censura, il ricorrente deve fornire gli elementi processuali (es. atto o memoria) che dimostrino l'avvenuta deduzione nei precedenti gradi di giudizio.
- La Corte non può svolgere nuovi accertamenti di fatto; se la decisione può essere resa senza ulteriori indagini fattuali, la Corte può decidere direttamente nel merito.
- Motivi dichiarati inammissibili per novità vengono scissi dagli altri motivi che possono essere dichiarati assorbiti; la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- Nelle decisioni di legittimità, la compensazione delle spese è possibile quando la Corte decide nel merito in presenza di questioni procedurali particolari o di equità processuale.
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