Cassazione Civile, Sentenza n. 40684/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia trae origine dall'iscrizione a ruolo e dalla conseguente cartella di pagamento di Euro 3.831.259,47 emessa nei confronti della società scissa e notificata alla beneficiaria della scissione parziale (Edil C.M. Real Estate). La beneficiaria aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, vizi propri della stessa e la violazione del beneficium excussionis (cioè che la riscossione doveva essere esperita prima verso la società scissa). La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva annullato la cartella ritenendo la richiesta di pagamento dovesse essere indirizzata alla società scissa; la Commissione regionale aveva però rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo formatosi il giudicato sulla nullità della cartella per omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, che non si era formato giudicato sulle questioni relative ai vizi propri della cartella perché tali questioni erano state dichiarate assorbite dal giudice di primo grado in ragione della questione pregiudiziale relativa al beneficium excussionis
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia (ritenendo che non si era formato giudicato sulle questioni dei vizi propri della cartella perché esse non erano state decise ma dichiarate assorbite per la questione pregiudiziale del beneficium excussionis), ha assorbito il secondo motivo (relativo alla presunta carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia a impugnare il capo della sentenza sui vizi propri), ha accolto anche il ricorso incidentale di Equitalia Sud e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, rinviando la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato in ordine ai principi sul giudicato: la Corte ha ritenuto che il giudicato non può formarsi su questioni non decise dal giudice perché dichiarate assorbite in ragione di una questione pregiudiziale
artt. 100, 324 e 329 c.p.c.
utilizzati per argomentare la disciplina processuale relativa alla formazione del giudicato e agli effetti delle decisioni di merito e di eventuali acquiescenze; la Corte ha escluso che l'acquiescenza dell'agente della riscossione producesse giudicato sulle questioni non definitivamente decise
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
riferito alla disciplina del processo tributario e dei mezzi di impugnazione; la questione di legittimazione dell'Agenzia ad impugnare è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo
Cass. n. 13952/2019 (giurisprudenza)
richiamata per il principio secondo cui sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato
Massime di principio
- Il giudicato (res judicata) si forma solo sulle questioni effettivamente decise: se una questione viene dichiarata "assorbita" per effetto dell'accoglimento di una questione pregiudiziale, sulle questioni assorbite non può formarsi giudicato
- L'acquiescenza o la mancata impugnazione da parte dell'agente della riscossione non determina automaticamente la formazione del giudicato su questioni che non sono state materialmente decise dal giudice
- Quando nel giudizio di primo grado il giudice risolve favorevolmente una questione pregiudiziale assorbendo altre questioni, le parti che intendono conservare le posizioni sulle questioni assorbite devono far valere nei relativi gradi di giudizio gli strumenti processuali idonei a far decidere anche quelle questioni; altrimenti non si può poi invocare un giudicato su argomenti non decisi
- Se la Corte di legittimità annulla per vizio procedurale o di decisione sul carattere pregiudiziale della questione, la causa viene rimessa al giudice di merito in diversa composizione affinché si pronunci anche sulle questioni che erano state precedentemente assorbite
- In casi analoghi, chi riceve una cartella riferibile a una società scissa dovrebbe premurarsi di far valere tempestivamente la disciplina del beneficium excussionis e, contestualmente, far decidere anche eventuali vizi propri della cartella al fine di evitare problemi sulla formazione del giudicato
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