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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40687/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, c. 3 del d.lgs. n. 23/2011 e di varie norme del codice civile e della disciplina fiscale: l'Agenzia sosteneva che la nota di trascrizione relativa all'accettazione tacita di eredità non è dipendente dall'atto traslativo principale (es. compravendita) e quindi non rientra nell'ambito di esenzione/agevolazione previsto per gli atti e le formalità "direttamente conseguenti" all'atto traslativo. Di conseguenza l'Agenzia riteneva dovute l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e l'imposta ipotecaria per la nota di trascrizione dell'accettazione tacita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente (Campanella). La Corte ha ritenuto che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita costituisce una formalità con presupposto impositivo autonomo rispetto all'atto traslativo principale: pertanto non rientra nell'ambito di esenzione o nella misura fissa prevista per gli atti "direttamente conseguenti" dall'art. 10, c. 3 d.lgs. 23/2011. Le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    La disposizione agevolativa sulle esenzioni per atti traslativi e per gli atti e formalità "direttamente conseguenti" va interpretata in modo restrittivo: rientrano solo le formalità che sono effettivamente e strettamente dipendenti dall'atto traslativo. La trascrizione dell'accettazione tacita, avendo presupposto impositivo autonomo, non rientra.

  • codice civile, art. 476

    L'accettazione tacita di eredità è un comportamento significativo della volontà di accettare; si tratta di un negozio unilaterale distinto dall'atto traslativo e rilevante per l'animus e l'atto compiuto dall'erede.

  • codice civile, art. 2648, comma 3

    Consente la trascrizione della dichiarazione di accettazione tacita; la Corte ha ritenuto che tale trascrizione sia una formalità autonoma ai fini impositivi (trascrizione soggetta a tassa/imposta).

  • codice civile, art. 2650, comma 1

    La trascrizione produce effetti di opponibilità e continuità delle trascrizioni; ciò mostra che la trascrizione dell'accettazione produce effetti giuridici distinti dall'atto traslativo e può costituire presupposto impositivo separato.

  • codice civile, art. 2657, comma 1

    Rilevato nel quadro della disciplina delle trascrizioni e della loro funzione pubblicitaria; non estende l'esenzione alle formalità non strettamente conseguenti.

  • d.p.r. n. 642 del 1972, artt. 1, comma 1-bis, e 3, comma 2 (tariffa allegata)

    L'imposta di bollo è dovuta per note di trascrizione salvo casi espressamente previsti; la Corte ha ritenuto che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita non rientri tra i casi esentati dal richiamato art. 10 d.lgs. 23/2011.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e tabella allegata (tassa ipotecaria)

    La tassa ipotecaria è dovuta per ogni nota di trascrizione/iscrizione/annotazione; la trascrizione dell'accettazione tacita è soggetta a tale tassa in quanto formalità autonoma.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e tariffa allegata, art. 5 (imposta ipotecaria)

    L'imposta ipotecaria grava sulle trascrizioni indicate dagli artt. 484 e 2648 c.c.; la Corte ha confermato che la trascrizione dell'accettazione tacita rientra nell'oggetto impositivo.

  • d.l. n. 104 del 2013, art. 26 (conv. in L. n. 128/2013)

    Ha modificato il regime originario dell'art. 10 d.lgs. 23/2011 introducendo una misura fissa di 50 euro per imposte ipotecaria e catastale sugli atti traslativi: tuttavia ciò non estende l'esenzione alle formalità autonome come la trascrizione dell'accettazione tacita.

  • d.l. n. 553 del 1954 conv. in L. n. 869/1954 (Tabella A, Titolo III)

    Riferimento storico alla individuazione dei tributi speciali catastali; conferma che l'ambito di esenzione individua specifici atti e formalità catastali strettamente connessi all'atto traslativo.

Massime di principio

  • Le disposizioni agevolative fiscali (esenzioni) vanno interpretate in modo restrittivo: rientrano solo le formalità chiaramente e direttamente conseguenti all'atto traslativo principale.
  • La trascrizione della dichiarazione di accettazione tacita di eredità è una formalità che può avere un presupposto impositivo autonomo rispetto all'atto traslativo e, quindi, è soggetta a imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria salvo chiara previsione normativa di esenzione.
  • Per far valere un regime di esenzione sulle formalità connesse a una compravendita occorre dimostrare che la formalità sia effettivamente dipendente e non semplicemente occasionale rispetto all'atto principale.
  • Quando si redige un atto che possa implicare accettazione tacita dell'eredità, è consigliabile coordinarsi con il notaio/consulente fiscale per valutare se la trascrizione possa essere evitata o integrata nell'atto principale in modo da ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
  • In caso di profili giuridici nuovi o contraddittori nella giurisprudenza di merito, è probabile che la Corte interpreti le agevolazioni in senso restrittivo; pertanto la precauzione amministrativa (es. pagamento o preventiva impugnazione) è prudente.

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