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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40885/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il 1° novembre 2010, su un’autostrada, l’autovettura condotta e di proprietà del ricorrente uscì di strada, secondo la ricostruzione riportata, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia e urtò un guard-rail. La moglie del conducente, trasportata a bordo, morì in conseguenza del sinistro. Il conducente e, in origine, i figli della deceduta chiesero alla compagnia assicuratrice il risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3181/2016, accolse la domanda; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3717/2018 depositata il 31 luglio 2018, accolse invece l’appello dell’assicurazione e respinse la domanda, ritenendo inapplicabile l’art. 141 del codice delle assicurazioni perché non era coinvolto un altro veicolo. Il ricorrente ha proposto cinque motivi. Con i motivi primo, secondo e quarto ha contestato l’esclusione dell’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. nei sinistri senza coinvolgimento di un altro veicolo e ha censurato la valutazione della condotta di guida del conducente, assumendo che l’azione del trasportato prescinda dall’accertamento della colpa. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e degli artt. 1227, 2054 e 2055 c.c., contestando la riduzione del risarcimento per il mancato uso delle cinture da parte della trasportata: ha sostenuto che il concorso colposo non poteva essere opposto nell’ambito dell’art. 141 cod. ass., che l’art. 1227 c.c. riguarderebbe il rapporto tra danneggiato e danneggiante e non la rivalsa tra coobbligati solidali, e che l’assicuratore non aveva proposto azione di rivalsa o regresso contro il conducente. Con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 129 cod. ass., sostenendo che la Corte territoriale lo aveva erroneamente ritenuto responsabile e che l’azione diretta dell’art. 141 prescinde dall’accertamento della colpevolezza, rilevante, secondo la sua prospettazione, solo ai fini dell’eventuale rivalsa.

La decisione

La Cassazione non ha deciso i cinque motivi né ha definito il ricorso nel merito. Ha rilevato il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. quando nel sinistro è coinvolto soltanto il veicolo sul quale viaggiava il trasportato: un orientamento ammette l’azione diretta, salvo il caso fortuito, anche senza altri veicoli; altri orientamenti la escludono, richiedendo il coinvolgimento di ulteriori veicoli o applicando, nel sinistro con il solo veicolo del vettore, l’art. 144 cod. ass. La Corte ha inoltre osservato che gli oneri probatori dell’art. 144 cod. ass. e dell’art. 2054, primo comma, c.c. differiscono da quelli prospettati per l’art. 141 e ha ritenuto la questione di massima di particolare importanza, anche in rapporto all’esigenza di un’interpretazione coerente con il principio solidaristico di pronta tutela del danneggiato. Ha quindi disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Non sono state adottate statuizioni definitive sui motivi, sulle spese o sul risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 141 D.Lgs. 209/2005

    Al riguardo questa Corte ha ravvisato preferibile l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in base alla quale essa va intesa a prescindere dalla ripartizione delle tra i conducenti dei veicoli e possibilità di esercizio dell’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore in ogni ipotesi – salvo il caso del fortuito – di danno subito dal trasportato sul veicolo, per fornire a quest’ultimo uno strumento di risarcimento più celere e idoneo a coprire la più vasta serie di casi, al riguardo non ostando il riferimento letterale a due diversi enti assicurativi anche ai fini della rivalsa, da intendersi come meramente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa ovvero come nella specie non sussistente, atteso che la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, non esige altresì che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi (v. Cass., 5/7/2017, n. 16477).

    La decisione interlocutoria richiama un orientamento secondo cui l’art. 141 consente l’azione diretta del trasportato contro l’assicuratore del vettore anche quando non siano coinvolti altri veicoli, purché il danno non dipenda da caso fortuito. La Corte non assume però tale orientamento come soluzione definitiva, perché dà conto del successivo contrasto e rimette la questione al Primo Presidente.

  • art. 144 D.Lgs. 209/2005

    Più recentemente si è pervenuti ad affermare che l’art. 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, “agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1” (così Cass., 23/6/2021, n. 17963).

    La Corte riferisce l’orientamento secondo cui, se nel sinistro è coinvolto il solo veicolo del vettore, il trasportato può agire direttamente ai sensi dell’art. 144 contro l’assicuratore del responsabile civile, chiamando in causa quest’ultimo; la questione resta però sottoposta alla rimessione per il contrasto interpretativo.

  • art. 2054, primo comma, c.c.

    Atteso che gli oneri probatori previsti all’art. 144 cod. ass., e art. 2054 c.c., comma 1, in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest’ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa (condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest’ultimo alla prima) laddove per l’esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito;

    La Corte contrappone il regime probatorio dell’art. 2054, primo comma, c.c., che richiede al danneggiato la prova della condotta dolosa o colposa, dell’evento e del nesso causale, a quello che il richiamato orientamento collega all’art. 141 cod. ass., per il quale è sufficiente allegare il trasporto, restando all’assicuratore la prova del caso fortuito.

  • art. 2054 c.c.

    Atteso che gli oneri probatori previsti all’art. 144 cod. ass., e art. 2054 c.c., comma 1, in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest’ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa (condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest’ultimo alla prima) laddove per l’esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito;

    Nel ricostruire il regime dell’azione ordinaria collegata all’art. 144 cod. ass., la Corte afferma che l’art. 2054, primo comma, richiede la prova del fatto costitutivo della pretesa, comprendente condotta dolosa o colposa, evento e nesso causale.

  • art. 1227 c.c.

    La norma è menzionata nella sintesi del motivo del ricorso relativo alla riduzione del risarcimento per il mancato uso delle cinture, ma l’ordinanza interlocutoria non decide tale censura né ne enuncia un’interpretazione.

  • art. 2055 c.c.

    La norma è menzionata soltanto tra quelle invocate con il terzo motivo; l’ordinanza non decide la censura e non ne fornisce un’interpretazione.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Le disposizioni sono indicate tra quelle invocate con il terzo motivo, ma la Corte non esamina né decide la relativa censura.

  • art. 129 D.Lgs. 209/2005

    La norma è indicata tra quelle invocate con il quinto motivo; l’ordinanza interlocutoria non decide la censura né ne offre un’interpretazione.

Massime di principio

  • La questione se l’azione diretta del trasportato prevista dall’art. 141 cod. ass. sia esperibile anche quando nel sinistro è coinvolto soltanto il veicolo sul quale viaggiava è oggetto di contrasto giurisprudenziale e, per la sua particolare importanza, va sottoposta all’eventuale decisione delle Sezioni Unite.
  • Nel contrasto richiamato dalla Corte, l’interpretazione estensiva dell’art. 141 cod. ass. ammette l’azione diretta del trasportato contro l’assicuratore del vettore, salvo il caso fortuito, senza richiedere che il sinistro derivi dallo scontro tra più veicoli; l’orientamento contrario esclude tale azione quando sia coinvolto il solo veicolo del vettore e riconduce la pretesa all’art. 144 cod. ass.
  • Secondo la ricostruzione della Corte, l’azione fondata sull’art. 2054, primo comma, c.c. richiede al danneggiato la prova della condotta dolosa o colposa, dell’evento e del nesso causale; per l’azione diretta ricondotta all’art. 141 cod. ass. è invece sufficiente allegare il trasporto sul veicolo, salva la prova del caso fortuito da parte dell’assicuratore. L’ordinanza evidenzia tale differenza senza risolvere definitivamente il contrasto sull’ambito applicativo dell’art. 141.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreOnere della prova

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