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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28089/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva rigettato il suo appello contro il diniego della CTP di Ferrara in relazione a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, concernente imposte dirette, IVA e accessori. Nel giudizio di merito erano state contestate, tra l'altro, la validità dell'atto per asserita mancanza di firma/delega, l'assenza di processo verbale di constatazione e la mancata allegazione dello stesso, nonché la legittimità del metodo di accertamento e il recupero di alcuni costi. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 per nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione o di valida delega; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancanza di p.v.c. e, correlativamente, 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione del p.v.c.; 4) violazione dell'art. 10, comma 12, d.l. 201/2011 per asserita errata qualificazione dell'accertamento come analitico invece che analitico-induttivo, con riflessi sulla validità delle riprese; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; 6) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per illegittimo recupero di costi deducibili, in particolare spese di ristorazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: il profilo sulla sottoscrizione è stato giudicato in parte nuovo e in parte diretto contro accertamenti di fatto della CTR, oltre che infondato in diritto; le censure sul contraddittorio endoprocedimentale e sul p.v.c. sono state respinte perché l'accertamento era 'a tavolino' e non derivava da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, sicché l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non trovava applicazione, né era dovuta la redazione/allegazione del p.v.c.; la doglianza sulla natura dell'accertamento è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva correttamente la ratio della motivazione della CTR e mirava a una diversa qualificazione del fatto; il motivo sulla motivazione è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale; il motivo sui costi è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la reale ratio decidendi, avendo la CTR dichiarato l'appello in parte qua inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    "gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva"

    La sottoscrizione può essere apposta da un funzionario di area terza delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale, e la validità dell'atto non è incisa dalla dichiarazione di incostituzionalità richiamata.

  • art. 56, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973 per sostenere il requisito di sottoscrizione degli avvisi di accertamento IVA.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    "l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni ... determina di per sé ... l'illegittimità dell'atto impositivo"

    Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applicano ai controlli meramente documentali a tavolino.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    La mancata allegazione del p.v.c. non è sanzionabile se il p.v.c. non era dovuto, perché l'atto presupposto non doveva essere formato.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Per i tributi armonizzati, l'eventuale violazione del contraddittorio richiede la deduzione concreta del pregiudizio difensivo secondo la c.d. prova di resistenza.

  • art. 10, comma 12, d.l. n. 201 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell'accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 109, comma 5, T.U.I.R.

    Invocato per contestare il recupero di costi deducibili, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato in tema di detrazione IVA sui costi recuperati dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Negli avvisi di accertamento tributario la sottoscrizione è valida anche se apposta da un funzionario non dirigenziale, purché appartenente alla carriera direttiva e munito di valida delega; la doglianza che miri solo a contestare in fatto l'esistenza o l'efficacia della delega è inammissibile in cassazione se non colpisce specificamente l'accertamento della sentenza impugnata.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e il correlato termine dilatorio di 60 giorni si applicano soltanto agli accertamenti che seguono accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non operano invece per gli accertamenti 'a tavolino' fondati su controlli documentali.
  • Se l'atto impositivo non richiede la formazione di un p.v.c., non è configurabile un vizio per la sua mancata allegazione all'avviso di accertamento.
  • Per i tributi armonizzati, il contribuente che invoca la violazione del contraddittorio endoprocedimentale deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro rilevanza, secondo la logica della prova di resistenza.
  • In cassazione è inammissibile la censura che pretende una diversa qualificazione del metodo di accertamento senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre il corretto vizio di legittimità sulla logicità e congruità della motivazione.
  • Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale: la sentenza è nulla soltanto se manca del tutto la percepibilità del fondamento decisionale o presenta anomalie radicali, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione: se la sentenza dichiara una domanda o un capo di appello inammissibile per difetto di specificità, è inammissibile il motivo che discuta invece il merito della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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