Cassazione Civile, Ordinanza n. 05406/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un geometra avverso l’iscrizione d’ufficio alla Cassa e una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali per gli anni 2008-2013. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva invece accolto il gravame del professionista valorizzando il fatto che, nel periodo considerato, l’attività geometra fosse stata svolta in modo sporadico e gratuito in pochi atti, mentre il soggetto aveva anche svolto lavoro dipendente. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti ex art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando violazione della normativa primaria e statutaria che disciplina l’iscrizione obbligatoria e la contribuzione minima, nonché delle regole sul riparto dell’onere probatorio. In sostanza, la ricorrente sostiene che per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e per il pagamento del contributo minimo sia sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevanti sia la sporadicità dell’attività sia la mancanza di reddito, e che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere illegittime le previsioni regolamentari della Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, affermando continuità con la giurisprudenza più recente secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, mentre sono irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, commi 32 e 33, L. n. 537/1993
Richiamata tra le norme che disciplinano il quadro normativo della Cassa e dei suoi poteri regolamentari.
Richiamato quale fonte della privatizzazione e del nuovo assetto delle casse professionali.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato come base del sistema di autonomia regolamentare e dell’equilibrio finanziario delle casse privatizzate.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato come norma di modifica/integrazione del quadro della previdenza professionale.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato come disposizione interpretativa o di coordinamento del sistema previdenziale privatizzato.
Richiamato nel primo motivo tra le fonti del sistema previdenziale professionale.
L. n. 37/1967, art. 1
Richiamata come normativa primaria di riferimento per l’iscrizione e gli obblighi contributivi dei geometri.
La Corte richiama tali norme per affermare che l’iscrizione obbligatoria riguarda i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ma resta fermo il contributo di solidarietà per chi non esercita continuativamente.
art. 5 Statuto della Cassa
Richiamato dalla ricorrente quale base delle regole statutarie sull’iscrizione e sui contributi minimi; la Corte ne valorizza la compatibilità con il quadro legislativo superiore.
Invocato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova; il motivo è però assorbito dall’accoglimento dei primi due.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Richiamato dalla Corte per affermare il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali e la coerenza della contribuzione minima con tale principio.
Massime di principio
- Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa professionale e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, senza che rilevino la sporadicità dell’attività svolta o la mancata produzione di reddito.
- Le previsioni statutarie della Cassa, adottate nel quadro della privatizzazione degli enti previdenziali professionali, non possono essere lette come ampliamento di categorie soggettive ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge, ma come ridefinizione del sistema contributivo entro i limiti posti dalla normativa primaria.
- La disciplina previgente che collegava l’iscrizione alla continuità dell’esercizio professionale va coordinata con il successivo assetto normativo, che consente alla Cassa di imporre un contributo minimo anche in funzione dell’equilibrio finanziario di lungo termine e del principio di universalizzazione della tutela previdenziale.
- Quando il quadro normativo e giurisprudenziale più recente ha superato un precedente orientamento, il giudice di merito non può fondare la decisione su quel precedente se incompatibile con l’interpretazione attuale della Corte di cassazione.
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