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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18497/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di mutuo ipotecario stipulati con un istituto di credito nel 2006 e nel 2012, uno originariamente intestato a un soggetto poi subentrato dalla società mutuataria e l'altro stipulato dalla società stessa; due ulteriori soggetti avevano prestato ipoteca come terzi datori. I ricorrenti chiedevano accertarsi la nullità dei contratti per asserita usurarietà dei tassi applicati e per errata indicazione del TAEG/ISC, con conseguente condanna della banca alla restituzione degli interessi non dovuti e al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, prospettati come conseguenza di un preteso reato di usura. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione confermando la decisione di primo grado: i tassi pattuiti non superavano le soglie antiusura, la commissione di estinzione anticipata non andava sommata agli interessi ai fini del tasso soglia, gli interessi moratori risultavano inferiori alle soglie e l'erronea indicazione del TAEG/ISC non determinava nullità, ma al più un inadempimento o una violazione precontrattuale non accompagnata da allegazione di danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazione delle norme sull'usura e sull'art. 1815 c.c. per la mancata considerazione di commissione di estinzione anticipata, spese e interessi moratori nel calcolo del tasso soglia; omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale in relazione al contratto del 2012 e al TAEG/ISC; oltre a contestare la disciplina delle spese di lite. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura sulla commissione di estinzione anticipata, affermando che essa non è una remunerazione del denaro dipendente dalla durata dell'utilizzazione del finanziamento, ma un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo, e quindi non va sommata agli interessi ai fini del tasso soglia. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sugli interessi moratori e sulle ulteriori spese per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo chiarito il contrasto con i precedenti richiamati né l'allegazione di tali costi nel giudizio di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi all'omesso esame del contratto e del TAEG/ISC per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, non essendo stati indicati i diversi fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado. Infine, ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulle spese processuali, sia perché la compensazione resta nella discrezionalità del giudice di merito, sia perché la motivazione sulla liquidazione non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Conseguentemente il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato ai fini della dedotta nullità per usura; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la commissione di estinzione anticipata non va computata nel tasso soglia e i tassi pattuiti restavano nei limiti di legge.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nella disciplina antiusura come parametro del superamento della soglia usuraria.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2

    Norma di riferimento per la determinazione del tasso soglia nell'accertamento dell'usura.

  • D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24

    Richiamato come parte della disciplina antiusura applicabile al calcolo del tasso soglia.

  • D.M. 22 marzo 2002

    Richiamato per i criteri di rilevazione e confronto dei tassi ai fini antiusura.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la controricorrente restava validamente costituita a mezzo dei difensori originari, non essendo stati validamente sostituiti.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato per escludere che una procura generale alle liti fosse idonea a conferire lo jus postulandi in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la memoria depositata dai ricorrenti principali.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Applicato per la preclusione dei motivi ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omesso esame di fatto decisivo e per il vizio motivazionale, dichiarati inammissibili nei limiti della doppia conforme.

  • art. 117 t.u.b.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa nullità/invalidità per errata indicazione del TAEG/ISC; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132, comma 3, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulle spese e sulla motivazione della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la liquidazione dei compensi processuali; la Corte ribadisce che, entro i parametri, la motivazione non è sindacabile se non vi è scostamento dai limiti tabellari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usura bancaria, la commissione prevista per l'estinzione anticipata del finanziamento non costituisce un costo di remunerazione del denaro impiegato per la durata del rapporto, ma il corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo; pertanto non va sommata agli interessi nel confronto con il tasso soglia.
  • Le censure che assumono l'usurarietà del rapporto devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare la natura e l'entità dei costi dedotti, la loro allegazione nel giudizio di merito e la tempestiva prospettazione della questione nei precedenti gradi.
  • Gli interessi moratori possono essere dedotti nel giudizio sull'usura solo con argomentazioni coerenti e specifiche rispetto ai principi di legittimità invocati; non è sufficiente il richiamo di precedenti giurisprudenziali senza chiarire il contrasto con la decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.
  • La mancata o errata indicazione del TAEG/ISC, secondo la decisione richiamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di mutuo, potendo integrare al più un inadempimento o una violazione precontrattuale, con necessità di allegare e provare il danno.
  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o uno scostamento dai limiti tabellari che richieda specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàDanno non patrimoniale

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