Cassazione Civile, Ordinanza n. 18937/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, assunto con contratto di apprendistato e poi transitato a tempo indeterminato, volta a ottenere il computo dell’intero periodo di apprendistato nell’anzianità utile per gli aumenti periodici di anzianità, con conseguente riconoscimento della maturazione del primo scatto dopo 24 mesi e pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito avevano dichiarato nulli gli artt. 18 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell’Accordo 1.3.2006 nella parte in cui escludevano tale computo integrale. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro contestavano, in sintesi, l’applicabilità della disciplina della l. n. 25/1955 all’apprendistato professionalizzante introdotto dal d.lgs. n. 276/2003, la diversa disciplina del recesso, la corretta interpretazione dell’art. 19 l. n. 25/1955 e dell’accordo sindacale, nonché la asserita violazione della direttiva 2000/78/CE; il quinto motivo denunciava la decorrenza della prescrizione delle pretese retributive in costanza di rapporto, invocando l’art. 2948 n. 4 c.c. e la disciplina dell’art. 18 l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia parziale della società a tali censure, e ha rigettato il quinto motivo. Ha quindi confermato la decisione impugnata sul punto della prescrizione, affermando che, per i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale secondo il nuovo regime introdotto dalla l. n. 92/2012, la prescrizione dei diritti non ancora prescritti a quella data decorre dalla cessazione del rapporto; nel caso concreto, essendo il lavoratore stato assunto nel 2009 e non essendo ancora decorso il quinquennio alla data di entrata in vigore della riforma, la pretesa non era prescritta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 l. 25/1955
È stata richiamata come norma imperativa che, secondo i giudici di merito, imponeva di computare il periodo di apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio; la ricorrente ne contestava l’applicabilità al nuovo apprendistato professionalizzante.
In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato continuava ad applicarsi la normativa previgente.
La delega alle parti sociali non è stata ritenuta idonea a incidere sul riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre disposizioni del capo sull’apprendistato per sostenere l’autonomia della nuova disciplina.
È stato affermato che non aveva abrogato l’art. 19 l. 25/1955, avendo inciso solo su altre disposizioni del testo normativo.
La locuzione 'è computato' è stata considerata sostanzialmente equivalente a 'è considerato utile' ai fini dell’anzianità di servizio.
Direttiva UE 2000/78
Richiamata dalla Corte d’appello come conferma di una disciplina conforme alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Individua il termine quinquennale di prescrizione dei crediti periodici, tema decisivo per il quinto motivo.
La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; per i rapporti privi di stabilità reale, ciò avviene dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti al 18.7.2012.
Come modificato dalla l. n. 92/2012, è stato valorizzato per escludere la stabilità reale generalizzata del rapporto di lavoro e quindi la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
La riforma Fornero è stata assunta come spartiacque: per i rapporti non assistiti da stabilità reale, la prescrizione dei diritti non ancora prescritti decorre dalla cessazione del rapporto.
Richiamato insieme alla l. n. 92/2012 per descrivere il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da stabilità reale secondo il regime introdotto dalla l. n. 92/2012, per i diritti che non siano già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla maturazione del singolo credito.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare dalla rinuncia parziale della parte ricorrente alle censure, con conseguente inutilità della decisione sui motivi rinunciati.
- In presenza di un credito retributivo periodico legato all’anzianità, il regime della prescrizione va valutato in concreto alla luce del tipo di tutela contro il recesso vigente nel rapporto, poiché la decorrenza può essere differita alla fine del rapporto se manca una stabilità idonea a rendere esigibile il credito in costanza di rapporto.
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