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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17271/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Raccontava di aver subito maltrattamenti familiari, di aver vissuto una situazione di grave precarietà economica e, dopo il trasferimento a Kano per lavorare, di essere stato avvicinato da un uomo che avrebbe voluto sacrificarlo in un rito rituale, circostanza da cui sarebbe fuggito raggiungendo l'Italia. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto tutte le forme di tutela, ritenendo il racconto inattendibile, insussistenti i presupposti della protezione maggiore, inesistente una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine e non provata una specifica vulnerabilità né una reale integrazione in Italia. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sulla valutazione di credibilità del richiedente, assumendo che la Corte d'appello non avesse applicato correttamente i parametri dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007; 2) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria, lamentando il mancato approfondimento istruttorio sulla situazione del Paese di origine e l'omessa considerazione del rischio di danno grave; 3) violazione delle norme sulla protezione umanitaria e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i fatti allegati, il transito in Libia e il livello di integrazione in Italia avrebbero dovuto condurre al rilascio del permesso per motivi umanitari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito della credibilità del racconto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non specificamente dedotto. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, una volta giudicato inattendibile il racconto del richiedente, non sussisteva un obbligo di approfondimento istruttorio officioso sui presupposti della protezione sussidiaria, salvo il caso in cui la non veridicità derivasse solo dall'impossibilità di fornire riscontri; inoltre, la Corte territoriale aveva comunque richiamato fonti informative aggiornate per escludere la violenza indiscriminata. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché fondato su questioni nuove non adeguatamente dedotte nel giudizio di merito e comunque perché la Corte d'appello aveva escluso la vulnerabilità e l'integrazione valorizzando la non credibilità dei fatti allegati e la modifica del contesto familiare rilevante per il giudizio comparativo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva; disposto inoltre il contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007

    La credibilità del racconto del richiedente è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, fondato sui criteri di coerenza e plausibilità; in cassazione non è rivalutabile nel merito, salvo i limiti del vizio motivazionale radicale.

  • artt. 2, 3, 5, 6 e 14 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamati come norme sulla protezione internazionale e sui presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

  • art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/2007

    Se il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, non occorre un approfondimento istruttorio officioso sul rischio di persecuzione o di danno grave, salvo che la mancata veridicità dipenda soltanto dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.

  • artt. 3, 8 e 32 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamati in relazione al dovere di esame della domanda di protezione e alla cooperazione istruttoria del giudice.

  • art. 28 d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato come norma applicabile alla disciplina della protezione richiesta.

  • artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU

    Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla protezione sussidiaria e umanitaria.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale base normativa della protezione umanitaria, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato in tema di divieto di espulsione o respingimento verso situazioni vietate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla credibilità e sul mancato esame di fatti decisivi è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, della mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio.
  • Quando il racconto del richiedente è giudicato inattendibile in base ai parametri legali di genuinità soggettiva, il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori indagini officiose sui rischi persecutori o di danno grave nel Paese di origine, salvo che l'assenza di riscontri derivi soltanto dall'impossibilità di procurarseli.
  • Le doglianze in cassazione devono riguardare questioni già dedotte nel giudizio di merito; la proposizione di fatti nuovi o di nuove ragioni di vulnerabilità determina l'inammissibilità del motivo per novità della censura.
  • La protezione umanitaria richiede una effettiva condizione di vulnerabilità, da apprezzarsi anche mediante valutazione comparativa tra integrazione in Italia e situazione nel Paese di origine; se il giudice di merito esclude la vulnerabilità sulla base della non credibilità dei fatti e dell'assenza di un radicamento significativo, la censura deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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