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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15491/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l'Ufficio aveva contestato a una società la deducibilità di parte dei costi sostenuti per l'acquisto di beni da una società olandese collegata, ritenendo tali costi non inerenti e, per questo, aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori IRAP e IRES relative al 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato integralmente la decisione, valorizzando l'antieconomicità del comportamento della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito da un accordo commerciale che mostrerebbe prezzi più alti praticati a soggetti estranei al gruppo, fatto che avrebbe dovuto escludere la ricostruzione dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata d'ufficio come transfer pricing e che l'Ufficio non avesse correttamente applicato tale disciplina. Nella memoria la ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, confermando nel merito la legittimità della ripresa fiscale quanto alla contestazione dell'inerenza/antieconomicità dei costi. Ha però accolto l'istanza formulata in memoria per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto (d.lgs. 158/2015), rilevando che il giudizio era ancora pendente e che la nuova disciplina era applicabile in base al principio del favor rei. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo delle sanzioni e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando presenti anomalie estreme che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza o la concisione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o quando il fatto indicato non sia effettivamente decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale qualificazione giuridica operata dal giudice di merito e si limita a proporre una diversa ricostruzione, anche fattuale, dell'oggetto del giudizio.
  • In materia tributaria, il giudice può applicare lo ius superveniens più favorevole alle sanzioni quando il giudizio non sia definitivo, in ossequio al principio del favor rei.
  • La disciplina del sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è circoscritta al "minimo costituzionale" e non consente il controllo sulla sufficienza logica della motivazione se questa sia comunque esistente e intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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