Cassazione Civile, Ordinanza n. 15491/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'Ufficio aveva contestato a una società la deducibilità di parte dei costi sostenuti per l'acquisto di beni da una società olandese collegata, ritenendo tali costi non inerenti e, per questo, aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori IRAP e IRES relative al 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato integralmente la decisione, valorizzando l'antieconomicità del comportamento della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito da un accordo commerciale che mostrerebbe prezzi più alti praticati a soggetti estranei al gruppo, fatto che avrebbe dovuto escludere la ricostruzione dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata d'ufficio come transfer pricing e che l'Ufficio non avesse correttamente applicato tale disciplina. Nella memoria la ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, confermando nel merito la legittimità della ripresa fiscale quanto alla contestazione dell'inerenza/antieconomicità dei costi. Ha però accolto l'istanza formulata in memoria per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto (d.lgs. 158/2015), rilevando che il giudizio era ancora pendente e che la nuova disciplina era applicabile in base al principio del favor rei. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo delle sanzioni e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base del disconoscimento di costi ritenuti non inerenti
art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
evocato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione della fattispecie come transfer pricing, ma la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto al decisum
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
dedotto come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ribadisce l'interpretazione in senso restrittivo dopo la riforma
utilizzato come criterio ermeneutico per leggere la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
applicato come ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria
art. 32, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
richiamato come base normativa dell'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio in pendenza del giudizio, come modificato dalla legge successiva
art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208
menzionato in relazione alla modifica dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 158/2015 e alla sua applicabilità
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato per la dedotta nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando presenti anomalie estreme che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza o la concisione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o quando il fatto indicato non sia effettivamente decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale qualificazione giuridica operata dal giudice di merito e si limita a proporre una diversa ricostruzione, anche fattuale, dell'oggetto del giudizio.
- In materia tributaria, il giudice può applicare lo ius superveniens più favorevole alle sanzioni quando il giudizio non sia definitivo, in ossequio al principio del favor rei.
- La disciplina del sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è circoscritta al "minimo costituzionale" e non consente il controllo sulla sufficienza logica della motivazione se questa sia comunque esistente e intelligibile.
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