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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30713/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello resa a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., che lo aveva condannato per più reati in materia di stupefacenti, ricettazione, armi e detenzione di armi. Dal testo emerge che il ricorso investiva la pena concordata e, in via generica, la pretesa violazione dell'art. 129 c.p.p.; non risultano specifici vizi dedotti quanto alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o a un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e all'eventuale difformità tra accordo e decisione; sono invece inammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in generale, su profili inerenti alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso contestava la pena concordata senza denunciare una sua illegalità, ed evocava solo in modo generico l'art. 129 c.p.p., è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla difformità del decisum rispetto all'accordo; non sono deducibili censure sui motivi rinunciati o sulla pena, salvo illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è invocabile solo nei limiti compatibili con il giudizio reso ex art. 599-bis c.p.p.; una deduzione generica non consente di superare la preclusione derivante dal concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di condanna oggetto di concordato in appello.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di condanna oggetto di concordato in appello.

  • art. 697 c.p.

    Norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di condanna oggetto di concordato in appello.

  • art. 23 legge 110 del 1975

    Norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di condanna oggetto di concordato in appello.

  • art. 2 legge 895 del 1967

    Norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di condanna oggetto di concordato in appello.

  • art. 7 legge 895 del 1967

    Norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di condanna oggetto di concordato in appello.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per contestare vizi che incidano sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sulla corrispondenza tra accordo e pronuncia del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongano motivi rinunciati con l'accordo in appello o che mirino a ottenere una nuova valutazione del merito preclusa dal concordato.
  • La censura relativa alla pena è proponibile solo quando la sanzione sia illegale; in mancanza di una specifica deduzione di illegalità, la mera contestazione della misura concordata è inammissibile.
  • La generica invocazione dell'art. 129 c.p.p. non supera le preclusioni proprie del concordato in appello se non è accompagnata da specifici vizi deducibili nei limiti del rito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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