Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti. Ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale: ha contestato la ricostruzione della condotta di lancio/dismissione della sostanza stupefacente, poi recuperata dalle forze dell'ordine, sostenendo che la droga fosse una scorta destinata al consumo personale. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e privo di vizi logici: l'imputato non contestava la materialità del lancio della sostanza dal finestrino dell'auto in corsa, ma solo l'attribuibilità della droga alla sua disponibilità; inoltre la tesi difensiva era contraddittoria rispetto a quanto sostenuto in primo grado. È stata inoltre ritenuta non credibile la versione della droga come scorta per uso personale, anche per il quantitativo di cocaina sequestrato, superiore alla quantità massima detenibile e idoneo a ricavarne 15-20 dosi. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la giovane età e l'incensuratezza sono state giudicate ininfluenti e risultava altresì pendente altro procedimento per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice contestata per la condotta di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come altro procedimento pendente a carico dell'imputato, valorizzato ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
Indicata come aggravante del diverso procedimento pendente, richiamata nel giudizio sulle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è rivalutabile il merito della ricostruzione fattuale quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- La contestazione della sola attribuibilità della sostanza stupefacente all'imputato è infondata quando la condotta materiale di allontanamento della droga sia accertata e il quadro probatorio escluda una diversa provenienza o destinazione.
- Ai fini della qualificazione del fatto come detenzione per uso personale o per finalità illecite rileva anche il quantitativo della sostanza, specie se tale da eccedere la soglia massima detenibile e da consentire la ricavabilità di un numero significativo di dosi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi o ritenga irrilevanti quelli allegati dalla difesa, purché la motivazione sia non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo casi eccezionali, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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