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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti di detenzione di sostanze stupefacenti, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici di merito avrebbero valorizzato elementi non decisivi o neutri, senza dare adeguato rilievo alle dichiarazioni dell'assuntore. Con il secondo ha lamentato, ancora in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'omessa o carente motivazione sulla richiesta subordinata di riqualificazione almeno per la sola detenzione di cocaina, pari a 140 dosi, assumendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare tale specifica doglianza difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, perché dirette in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato l'esclusione dell'ipotesi lieve, valorizzando complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze, la collocazione dello stupefacente, la presenza di uno strumento per la pesatura, le circostanze riferite dagli operanti, le dichiarazioni dell'acquirente e le stesse ammissioni dell'imputato. La mancata autonoma trattazione della richiesta subordinata relativa alla sola cocaina non inficiava la decisione, perché il giudizio complessivo sul fatto escludeva in radice la lieve entità dell'intera condotta. È stata quindi confermata la condanna di merito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La qualificazione come fatto lieve richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità delle sostanze; non è consentito isolare un singolo segmento della condotta senza considerare il contesto unitario del fatto.

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Nel caso di simultanea detenzione di sostanze differenti, la valutazione sulla lieve entità deve tenere conto dell'intero quadro fattuale; la presenza di una sostanza 'leggera' o 'pesante' non è di per sé decisiva, ma può incidere nel giudizio complessivo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve svolgere una valutazione globale e congiunta di tutti gli indicatori normativi; non è corretto scomporre artificialmente il fatto in singoli segmenti per ricavarne una qualificazione più favorevole.
  • La simultanea detenzione di diverse tipologie di stupefacente non impone automaticamente una qualificazione unitaria favorevole al reo né, al contrario, consente di escludere a priori la lieve entità di una delle condotte: ciò che conta è l'apprezzamento complessivo del contesto, delle modalità e della consistenza del fatto.
  • In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova lettura delle prove o una diversa ponderazione degli elementi fattuali già valutati dai giudici di merito, salvo specifici travisamenti decisivi e puntualmente dedotti.
  • La mancata risposta espressa a una richiesta difensiva subordinata non determina di per sé vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia comunque espresso una valutazione complessiva incompatibile con l'accoglimento di quella richiesta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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