Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'inammissibilità potesse essere ascritta a colpa del ricorrente. La sentenza di condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata restituzione di una somma di denaro pari a euro 42.505,00, sequestrata in relazione alla confisca per sproporzione. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la congrua motivazione della sentenza impugnata sulle modalità del fatto, sulla notevole quantità di sostanza stupefacente, sul suo occultamento e sulla condotta di fuga pericolosa tenuta dall'imputato. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente escluso la restituzione del denaro ritenendo integrati i presupposti della confisca per sproporzione, in assenza di una credibile giustificazione della provenienza lecita della somma e in presenza di una evidente sproporzione rispetto ai redditi dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; il testo non specifica oltre, ma indica la fattispecie come oggetto della decisione impugnata.
Norma richiamata in relazione al titolo di reato contestato in materia di stupefacenti.
Richiamato quale norma in base alla quale era stato disposto il sequestro della somma di denaro oggetto di domanda di restituzione.
Richiamato come base della confisca per sproporzione della somma sequestrata.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che l'inammissibilità può comportare l'onere economico quando essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica, fondata su elementi fattuali specifici e negativi per l'imputato.
- Ai fini della restituzione di somme sequestrate, il giudice può negarla quando ritenga sussistenti i presupposti della confisca per sproporzione e l'interessato non fornisca una credibile giustificazione della lecita provenienza del denaro, specie in presenza di una marcata sproporzione rispetto alla capacità reddituale propria e del nucleo familiare.
- In sede di legittimità, la censura che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, a fronte di motivazione adeguata della sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
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