Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e alla pena rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato tributario contestato, dichiarando estinte per prescrizione le condotte riferite ad annualità precedenti. I motivi di ricorso erano due: il primo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo l'erroneità della ricostruzione probatoria; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e perché la motivazione della sentenza impugnata è giudicata razionale e adeguata, fondata sugli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e sui precedenti penali e sulla reiterazione delle omissioni fiscali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice ritenuta integrata per la mancata presentazione della dichiarazione relativa all'annualità 2013, con estinzione per prescrizione delle annualità precedenti già dichiarata in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia illogica o apparente; non basta opporre una diversa lettura dei dati fattuali.
- La valorizzazione di elementi documentali, come gli avvisi di accertamento tributario, può costituire base adeguata per confermare il giudizio di colpevolezza se non smentita da elementi contrari seri e specifici.
- La reiterazione delle omissioni fiscali e i precedenti penali possono essere legittimamente utilizzati per escludere o negare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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