Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, ha censurato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta solo apparente, perché il rigetto era stato fondato sul contesto complessivo della condotta, sull'elemento soggettivo e sulla presenza di un precedente penale specifico. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese, e perché, sotto la veste del vizio di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi colpa nella proposizione dell'impugnazione. È stato inoltre confermato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta sufficiente e corretta, valorizzando la brevissima distanza temporale rispetto a un precedente specifico e la connotazione complessiva del fatto, incompatibili con la tenuità e indicativi di abitualità ostativa.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere esclusa anche in ragione dell'abitualità del comportamento.
È il parametro normativo richiamato per valutare la tenuità del fatto, attraverso modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
La Corte richiama il limite secondo cui la personalità negativa non è valutabile ai fini indicati in quel comma, precisando che nel caso concreto il rilievo decisivo è stato l'indice di abitualità.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta con una valutazione atomistica di un singolo elemento, ma richiede un apprezzamento complessivo e congiunto di tutte le peculiarità del caso concreto, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Il diniego della causa di non punibilità è legittimo quando la motivazione valorizza in modo non illogico elementi quali la breve distanza temporale da un precedente specifico e la complessiva connotazione del fatto, se tali elementi escludono la particolare tenuità e sono indice di abitualità ostativa.
- Ai fini dell'abitualità ostativa alla causa di non punibilità, il giudice deve verificare se i fatti presentino caratteri fondamentali comuni, cioè una identità dell'indole dei reati valutata in concreto rispetto al caso esaminato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di merito, se il ricorso non individua specifici travisamenti o criticità della motivazione impugnata.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto può essere sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e sia coerente con i parametri legali applicabili.
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