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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11463/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente esercente attività di autoriparazione un avviso di accertamento con rettifica analitico-induttiva del reddito d'impresa per l'anno 2009, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale rendesse illegittimo l'avviso anche per le imposte non armonizzate, oltre che per l'IVA, e che l'illegittimità relativa al tributo armonizzato si riflettesse sulle altre imposte per evitare conflitti con il diritto UE e disparità di trattamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'accertamento, deducendo che la tutela rafforzata riguarda solo l'IVA e non IRPEF/IRAP; errata applicazione del principio secondo cui il contribuente deve allegare specifiche ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale; omessa verifica della non pretestuosità delle difese ipotetiche; violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su circostanze non dedotte o omesso di motivare su un fatto decisivo; violazione dell'art. 56 D.Lgs. 546/1992 per aver affrontato questioni non riproposte in appello. La Corte però ha definito il ricorso inammissibile in via pregiudiziale per difetto di prova della notifica del ricorso per cassazione: risultava la spedizione a mezzo posta ma non era stato prodotto l'avviso di ricevimento, documento necessario a provare consegna, data e destinatario della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti dalla rilevata inammissibilità dell'impugnazione per difetto di prova della notifica a mezzo posta, mancando l'avviso di ricevimento del piego raccomandato. È stata quindi pronunciata l'inammissibilità del ricorso; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di attestazione sul contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, in ragione della disciplina della prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione avviene a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento indispensabile per provare l'avvenuta consegna, la data e l'identità del destinatario; la sua mancata produzione, in assenza di difese dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è utilizzabile per supplire alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione, poiché tale rimedio presuppone una notificazione nulla ma materialmente avvenuta e non l'assenza della prova della notificazione.
  • Nel processo tributario, la questione dell'estensione della tutela da contraddittorio endoprocedimentale ai tributi armonizzati non consente di travolgere automaticamente anche i recuperi relativi a tributi non armonizzati, poiché il problema va verificato in relazione alla natura del singolo tributo e alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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