Cassazione Civile, Ordinanza n. 11463/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente esercente attività di autoriparazione un avviso di accertamento con rettifica analitico-induttiva del reddito d'impresa per l'anno 2009, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale rendesse illegittimo l'avviso anche per le imposte non armonizzate, oltre che per l'IVA, e che l'illegittimità relativa al tributo armonizzato si riflettesse sulle altre imposte per evitare conflitti con il diritto UE e disparità di trattamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'accertamento, deducendo che la tutela rafforzata riguarda solo l'IVA e non IRPEF/IRAP; errata applicazione del principio secondo cui il contribuente deve allegare specifiche ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale; omessa verifica della non pretestuosità delle difese ipotetiche; violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su circostanze non dedotte o omesso di motivare su un fatto decisivo; violazione dell'art. 56 D.Lgs. 546/1992 per aver affrontato questioni non riproposte in appello. La Corte però ha definito il ricorso inammissibile in via pregiudiziale per difetto di prova della notifica del ricorso per cassazione: risultava la spedizione a mezzo posta ma non era stato prodotto l'avviso di ricevimento, documento necessario a provare consegna, data e destinatario della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti dalla rilevata inammissibilità dell'impugnazione per difetto di prova della notifica a mezzo posta, mancando l'avviso di ricevimento del piego raccomandato. È stata quindi pronunciata l'inammissibilità del ricorso; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di attestazione sul contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, in ragione della disciplina della prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata quale base dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato dalla CTR come fondamento dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia
richiamato per la notificazione a mezzo del servizio postale
L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
l'avviso di ricevimento è prova della notificazione postale, che si perfeziona con la consegna al destinatario
non applicabile quando manchi la prova della notifica del ricorso per cassazione; il rinvio opera solo per notificazione nulla ma avvenuta
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione del giudice tributario
invocato per il divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni
art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado
base della trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982
l'avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita per posta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non è stata resa l'attestazione per il contributo unificato nei confronti dell'Agenzia
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
prevede la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato come ulteriore base della disciplina della prenotazione a debito
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso per cassazione avviene a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento indispensabile per provare l'avvenuta consegna, la data e l'identità del destinatario; la sua mancata produzione, in assenza di difese dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è utilizzabile per supplire alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione, poiché tale rimedio presuppone una notificazione nulla ma materialmente avvenuta e non l'assenza della prova della notificazione.
- Nel processo tributario, la questione dell'estensione della tutela da contraddittorio endoprocedimentale ai tributi armonizzati non consente di travolgere automaticamente anche i recuperi relativi a tributi non armonizzati, poiché il problema va verificato in relazione alla natura del singolo tributo e alla disciplina applicabile.
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