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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28098/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di frazionamento di un mappale relativo a due padiglioni inseriti in un quartiere fieristico, l'Ufficio ha rettificato il classamento proposto con procedura DOCFA, attribuendo la categoria D/8 in luogo della categoria E/9 proposta dalla società. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo: 1) la carenza di motivazione dell'avviso, perché privo di specifiche ragioni tecniche idonee a giustificare la variazione di categoria; il rinvio a precedenti contenziosi sarebbe stato inidoneo, anche perché uno di essi era stato annullato per difetto di motivazione; 2) l'omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla forte divergenza tra la rendita attribuita nel nuovo accertamento e quella di un precedente accertamento riferito al medesimo immobile; 3) la violazione dell'art. 8 d.P.R. 1142/1949, assumendo che un quartiere fieristico, per destinazione pubblicistica, limitata utilizzazione annuale e peculiari caratteristiche strutturali, non sarebbe riconducibile alla categoria D ma alla categoria E/9, con irrilevanza del reddito d'impresa prodotto dalla gestione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per effetto del limite di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, e infondato il terzo motivo. Ha confermato che, in procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando non siano disattesi i dati di fatto indicati dal contribuente e la diversa categoria derivi da una diversa valutazione tecnica; ha anche ritenuto legittimo il richiamo a elementi già noti e a contenziosi precedenti. Quanto alla classificazione, ha ribadito che un immobile fieristico con autonoma funzionalità e redditività, destinato ad attività commerciale, non rientra nella categoria E ma va classificato in D/8. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge sostanziale in tema di motivazione e classamento catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza di appello che confermi quella di primo grado, in presenza di doppia decisione conforme sui fatti.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari, ritenuto soddisfatto nella specie.

  • art. 3, comma 1, L. 241/1990

    Richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, in relazione alla sufficienza della motivazione dell'avviso.

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Invocato per sostenere l'inquadramento catastale in categoria E/9; la Corte ha però confermato l'orientamento che esclude la categoria E per immobili fieristici con autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    Richiamato nel consolidato orientamento per escludere dalle categorie E gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad altri usi diversi, se dotati di autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato in combinato con l'art. 40 d.P.R. 1142/1949 per la nozione di immobile autonomamente utile o produttivo di reddito ai fini del classamento.

  • art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato in combinato con la normativa catastale per affermare che la classificazione dipende dall'autonomia funzionale e reddituale del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è sufficientemente motivato quando il contribuente abbia indicato i dati fattuali dell'immobile e l'Ufficio si limiti a una diversa valutazione tecnica senza disattendere quegli elementi; in tal caso è sufficiente l'indicazione della categoria attribuita e dei dati oggettivi posti a base della decisione.
  • Se l'Ufficio fonda il riclassamento anche su richiami a relazioni tecniche o a contenziosi precedenti già noti al contribuente, il rinvio può integrare motivazione idonea, purché consenta di comprendere la pretesa e delimitare il thema decidendum.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado su accertamenti di fatto sovrapponibili, operando la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la non coincidenza delle rationes fattuali delle due decisioni.
  • Ai fini del classamento catastale, gli immobili destinati ad attività fieristica con autonomia funzionale e reddituale, e dunque idonei a produrre reddito proprio, non rientrano nella categoria E ma nelle categorie ordinarie o speciali compatibili con una destinazione commerciale, nella specie la categoria D/8.
  • La natura pubblica o para-pubblica della compagine sociale, la limitata utilizzazione stagionale del bene o la sua destinazione a funzioni di interesse collettivo non sono di per sé decisive se l'immobile conserva una autonoma capacità reddituale e una destinazione commerciale concretamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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