Sentenza del 09/09/2024 n. 24179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Bawer aveva impugnato il diniego del nulla osta alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006 per investimenti in beni strumentali destinati a un nuovo opificio e a un impianto tecnologico in area agevolata. Il diniego dipendeva dalla mancata presentazione, insieme al formulario, della dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. L’Agenzia ha contestato in Cassazione la motivazione della CTR, la violazione delle regole e dei termini per la presentazione della dichiarazione e, inoltre, l’omessa considerazione dell’onere probatorio della contribuente. Bawer ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per mancanza di motivi specifici.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso incidentale di Bawer: l’eccezione di difetto di specificità dell’appello era stata implicitamente respinta e, nel processo tributario, l’Amministrazione può assolvere l’onere di specificità anche riproponendo le ragioni già dedotte in primo grado. Ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che la motivazione della CTR, benché sintetica, superasse la soglia minima costituzionale; ha accolto il secondo motivo, poiché la dichiarazione doveva essere presentata con il formulario entro il 13 luglio 2008 e Bawer l’aveva trasmessa solo il 5 settembre 2008, oltre il termine perentorio previsto a pena di decadenza. La proroga concessa dall’Ufficio il 15 luglio 2008 non poteva modificare tale termine né sanare la decadenza. Il terzo motivo dell’Agenzia è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario di Bawer, confermando così il diniego del beneficio. Spese integralmente compensate; per Bawer, ricorrente incidentale, è stato dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006
La L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 271 ss., introduce un credito di imposta automatico "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013".
La disposizione istituisce il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree regionali ammesse, ma la sua fruizione resta soggetta ai requisiti e agli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
Art. 2 D.L. n. 97/2008, convertito in L. n. 97/2008
per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta
Per i progetti già avviati, il formulario va trasmesso entro il termine stabilito, a pena di decadenza. Nel caso esaminato, il formulario doveva essere completo della dichiarazione richiesta e il termine scadeva il 13 luglio 2008.
Art. 1, comma 1223, L. n. 296/2006, poi trasfuso nell’art. 16, comma 11, L. n. 11/2005
i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
La dichiarazione relativa agli aiuti illegali o incompatibili è un requisito per avvalersi dell’agevolazione. Per gli aiuti automatici deve essere presentata secondo le modalità stabilite per la procedura, non potendo essere omessa dal formulario necessario a prenotare il beneficio.
D.P.C.M. 23 maggio 2007, artt. 5 e 6
1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.
Per gli aiuti automatici fiscali la dichiarazione è resa all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità fissate dal suo Direttore; diversamente dagli aiuti non automatici, non è sufficiente produrla nel corso dell’istruttoria.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008
per i progetti di investimento già avviati alla data del 2 giugno 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008
Il termine per presentare il formulario per i progetti già avviati era perentorio e scadeva il 13 luglio 2008. L’invio successivo della dichiarazione richiesta non poteva sanare la decadenza.
nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’appello tributario può soddisfare il requisito dei motivi specifici anche riproponendo le ragioni già esposte in primo grado, se esse contestano la decisione e sono dirette a ottenere il riesame della causa nel merito.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ., (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione
La motivazione è apparente quando non espone le ragioni in fatto e in diritto e l’iter logico della decisione, impedendo di comprendere su quali elementi il giudice abbia fondato il proprio convincimento. Una motivazione sintetica non è però, per questo solo fatto, nulla.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ., (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione
La sentenza deve indicare in modo comprensibile i motivi in fatto e in diritto e il percorso logico seguito; il vizio rileva quando tale esposizione manca o è solo apparente.
Art. 3, comma 2, L. n. 212/2000
Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente non prevale su una diversa scadenza stabilita da una legge ordinaria e non consente di disapplicare il termine perentorio fissato per la fruizione dell’agevolazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso incidentale, sussistendone i presupposti, è dovuto dal ricorrente incidentale un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale è subordinata a un formulario e a una dichiarazione obbligatoria, occorre verificare se la dichiarazione debba essere presentata contestualmente: per gli aiuti automatici, la sua omissione al momento della domanda può comportare il diniego del beneficio.
- Un termine fissato a pena di decadenza non è normalmente prorogabile dall’Amministrazione dopo la scadenza; una proroga o possibilità di regolarizzazione concessa dall’ufficio non può modificare i requisiti legali per ottenere l’agevolazione.
- La difficoltà di conoscere le disposizioni, gli inconvenienti organizzativi o il periodo feriale non superano di per sé un termine perentorio quando la scadenza era conoscibile sulla base della disciplina e degli atti applicabili.
- Nel processo tributario d’appello, la riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado può essere sufficiente a integrare motivi specifici, se è chiara la contestazione della decisione impugnata e la richiesta di riesame nel merito.
- In Cassazione, una motivazione breve non è automaticamente apparente: il vizio sussiste se mancano del tutto ragioni comprensibili in fatto e in diritto o se il percorso logico è incomprensibile.
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