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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29655/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IVA e IRAP relative agli anni d’imposta 2008 e 2009. L’Ufficio aveva contestato la deducibilità di costi qualificati dalla società come spese di pubblicità/sponsorizzazione in favore di una società ciclistica dilettantistica, ritenendoli invece elargizioni liberali o comunque spese non giustificate, anche perché non avrebbero prodotto un adeguato ritorno economico e sarebbero state reiterate negli anni senza incremento delle vendite. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, confermando l’annullamento dell’atto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non aveva risposto alla doglianza relativa all’antieconomicità della spesa; 2) violazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe riconosciuto la deducibilità delle sponsorizzazioni a prescindere dall’inerenza e dalla congruità rispetto all’attività dell’impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque individuato il thema decidendum e applicato la disciplina delle spese di pubblicità a favore di società sportive dilettantistiche, accertando in fatto la ricorrenza dei presupposti di legge. Ha inoltre escluso la violazione di legge, affermando che l’art. 90, comma 8, L. 289/2002 prevede una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e dell’inerenza delle spese di sponsorizzazione, entro il limite annuo previsto, quando ricorrano i requisiti normativi; pertanto risultano irrilevanti ulteriori valutazioni sulla convenienza economica, sulla sproporzione rispetto al fatturato o sulla mancata crescita delle vendite. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato; non sono state liquidate spese per la costituzione meramente formale della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la sentenza presenta un contrasto irriducibile o una motivazione tale da rendere incomprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    La mancanza o l’estrema concisione della motivazione determina nullità quando impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato, nel rito tributario, come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 1, comma secondo, D.Lgs. 546/1992

    Consente l’applicazione al processo tributario delle norme del codice di procedura civile compatibili e delle disposizioni di attuazione.

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ...»

    Le sponsorizzazioni verso soggetti sportivi dilettantistici, entro il limite previsto e in presenza dei requisiti di legge, sono qualificate per presunzione assoluta come spese di pubblicità e come inerenti, senza necessità di ulteriori verifiche sulla congruità o utilità economica.

  • art. 74, comma 2, D.P.R. 917/1986

    È richiamato come norma di collegamento per la qualificazione delle spese di pubblicità.

  • art. 109 TUIR

    La Corte ne esclude l’applicazione ostativa autonoma, poiché la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, assorbe il profilo dell’inerenza entro i suoi presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Non viene ritenuta violata, poiché la presunzione legale assoluta prevista dalla norma speciale incide sul riparto dell’onere probatorio e rende irrilevanti ulteriori contestazioni dell’Ufficio sui profili economici della spesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni essenziali della decisione; non è sufficiente la mera sinteticità, se la ratio decidendi è comunque ricostruibile.
  • Le spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche, quando ricorrano i presupposti di legge e sia rispettato il limite quantitativo previsto, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza.
  • Quando opera una presunzione legale assoluta prevista da una norma speciale, restano irrilevanti le contestazioni dell’Amministrazione sulla convenienza economica, sull’antieconomicità o sulla sproporzione della spesa rispetto ai risultati commerciali ottenuti.
  • La disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 prevale sulle valutazioni generali di inerenza dei costi e limita il potere di sindacato dell’Ufficio ai soli presupposti tipizzati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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