Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8991/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre censure: (1) errata qualificazione come "armi proprie" degli storditori elettrici (taser), dei manganelli telescopici, del tirapugni e delle bombolette spray urticanti ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975; (2) vizio di qualificazione come armi bianche dei coltelli del tipo "molletta" e delle baionette, sostenendo la mancanza del doppio filo e che le baionette sarebbero riproduzioni sceniche; (3) vizio di motivazione nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, posto che molti oggetti erano stati poi restituiti come lecita detenzione e l'imputato era formalmente incensurato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la qualificazione degli oggetti come armi e la condanna ai sensi dell'art. 699 c.p. per vendita ambulante di armi: i dispositivi tipo taser sono stati ritenuti armi comuni da sparo nella misura in cui lanciando dardi possono arrecare danno tramite scarica elettrica; i manganelli telescopici e i tirapugni in metallo sono arma propria (arma bianca o contundente) in quanto la loro destinazione naturale è l'offesa alla persona; le bombolette spray a base di oleoresin capsicum sono state considerate soggette alla normativa in materia di armi perché non conformi ai requisiti del D.M. 12/05/2011 n.103 (concentrazione >10% e assenza del sistema di sicurezza), e pertanto rientrano nell'art. 696 c.p.; i coltelli "molletta" e le baionette sono stati considerati armi bianche in quanto dotati di punta acuta e di doppio filo (anche se parziale). Inoltre la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, fondato sul numero degli oggetti, sulla condotta elusiva osservata e su precedenti procedimenti per fatti analoghi.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Tipica contravvenzione per il porto/dispaccio abusivo di armi; applicata alla vendita ambulante di armi o strumenti vietati quando integrano la destinazione naturale all'offesa.

  • art. 696 cod. pen.

    Norma richiamata per la contravvenzione relativa alla vendita/porto di armi da parte di ambulanti; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente rientri in questa fattispecie.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    "Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione"

    L'art. 4 elenca categorie di oggetti il cui porto è vietato; la Corte ha interpretato la disposizione includendo i dispositivi elettrici idonei a erogare elettrocuzione (taser/storditori) e i manganelli tra le armi il cui porto è vietato salvo autorizzazione.

  • D.M. 12 maggio 2011, n. 103

    "1. Gli strumenti di autodifesa ... devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata ...; d) essere sigillati ... e muniti di un sistema di sicurezza ...; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri."

    Il D.M. fissa i requisiti per considerare le bombolette spray come strumenti di autodifesa non soggetti alla normativa sulle armi; dispositivi non conformi rimangono disciplinati come armi. La Corte ha ritenuto le bombolette sequestrate non conformi e quindi soggette alla normativa penale sulle armi.

  • art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamata in relazione alla definizione di armi comuni da sparo (es. armi ad aria compressa con energia cinetica oltre soglia); la Corte ha utilizzato il criterio per inquadrare dispositivi lanciatori quali il taser come arma comune da sparo quando l'idoneità all'offesa non è esclusa.

  • T.U.P.S. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 30

    Richiamo normativo storico per la nozione di armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; servito a confermare la categoria delle armi proprie (bianche e da fuoco).

  • Regolamento r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 45

    Esemplifica la categoria delle armi bianche (pugnali, stiletti e simili); utilizzato per definire i criteri materiali della qualificazione delle armi bianche.

  • art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Richiamata nella discussione giurisprudenziale relativa alle bombolette; la Corte ha chiarito che il D.M. 103, sebbene abbia escluso alcune bombolette dalla normativa bellica o da arma da sparo, stabilisce requisiti tecnici che, se non rispettati, ricondurranno il dispositivo alla normativa sulle armi.

Massime di principio

  • Il criterio decisivo per qualificare un oggetto come arma propria è la sua "destinazione naturale" all'offesa alla persona; la verifica è fattuale e rimessa al giudice di merito.
  • I taser che lanciano dardi elettrici possono essere considerati armi comuni da sparo quando la loro idoneità a recare offesa non è stata espressamente esclusa; non è necessaria la misurazione dell'energia cinetica del dardo se l'effetto lesivo è elettrico.
  • I manganelli telescopici e i tirapugni in metallo, per la loro natura e funzione, sono armi proprie (bianche o contundenti) quando conservano le caratteristiche offensive tipiche; difetti di costruzione non escludono necessariamente la qualificazione come arma se permangono capacità lesiva e destinazione all'offesa.
  • Le bombolette spray a base di oleoresin capsicum sono trattate come "non armi" solo se conformi ai requisiti tecnici del D.M. 12/05/2011 n.103; se non conformi (es. concentrazione >10%, assenza di sistema di sicurezza) rientrano nella normativa sulle armi.
  • Per coltelli e baionette la presenza della punta acuta e della lama a doppio filo (anche parziale, estesa sufficientemente) è elemento decisivo per qualificazione come arma bianca propria.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e della sospensione condizionale è discrezionale e può essere negata sulla base di elementi quali il numero degli oggetti, la condotta elusiva e l'esistenza di procedimenti analoghi anche in presenza di formalità di incensuratezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.