Cassazione Penale, Sentenza n. 8991/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre censure: (1) errata qualificazione come "armi proprie" degli storditori elettrici (taser), dei manganelli telescopici, del tirapugni e delle bombolette spray urticanti ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975; (2) vizio di qualificazione come armi bianche dei coltelli del tipo "molletta" e delle baionette, sostenendo la mancanza del doppio filo e che le baionette sarebbero riproduzioni sceniche; (3) vizio di motivazione nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, posto che molti oggetti erano stati poi restituiti come lecita detenzione e l'imputato era formalmente incensurato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la qualificazione degli oggetti come armi e la condanna ai sensi dell'art. 699 c.p. per vendita ambulante di armi: i dispositivi tipo taser sono stati ritenuti armi comuni da sparo nella misura in cui lanciando dardi possono arrecare danno tramite scarica elettrica; i manganelli telescopici e i tirapugni in metallo sono arma propria (arma bianca o contundente) in quanto la loro destinazione naturale è l'offesa alla persona; le bombolette spray a base di oleoresin capsicum sono state considerate soggette alla normativa in materia di armi perché non conformi ai requisiti del D.M. 12/05/2011 n.103 (concentrazione >10% e assenza del sistema di sicurezza), e pertanto rientrano nell'art. 696 c.p.; i coltelli "molletta" e le baionette sono stati considerati armi bianche in quanto dotati di punta acuta e di doppio filo (anche se parziale). Inoltre la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, fondato sul numero degli oggetti, sulla condotta elusiva osservata e su precedenti procedimenti per fatti analoghi.
Norme richiamate
Tipica contravvenzione per il porto/dispaccio abusivo di armi; applicata alla vendita ambulante di armi o strumenti vietati quando integrano la destinazione naturale all'offesa.
Norma richiamata per la contravvenzione relativa alla vendita/porto di armi da parte di ambulanti; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente rientri in questa fattispecie.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
"Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione"
L'art. 4 elenca categorie di oggetti il cui porto è vietato; la Corte ha interpretato la disposizione includendo i dispositivi elettrici idonei a erogare elettrocuzione (taser/storditori) e i manganelli tra le armi il cui porto è vietato salvo autorizzazione.
"1. Gli strumenti di autodifesa ... devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata ...; d) essere sigillati ... e muniti di un sistema di sicurezza ...; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri."
Il D.M. fissa i requisiti per considerare le bombolette spray come strumenti di autodifesa non soggetti alla normativa sulle armi; dispositivi non conformi rimangono disciplinati come armi. La Corte ha ritenuto le bombolette sequestrate non conformi e quindi soggette alla normativa penale sulle armi.
art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamata in relazione alla definizione di armi comuni da sparo (es. armi ad aria compressa con energia cinetica oltre soglia); la Corte ha utilizzato il criterio per inquadrare dispositivi lanciatori quali il taser come arma comune da sparo quando l'idoneità all'offesa non è esclusa.
T.U.P.S. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 30
Richiamo normativo storico per la nozione di armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; servito a confermare la categoria delle armi proprie (bianche e da fuoco).
Regolamento r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 45
Esemplifica la categoria delle armi bianche (pugnali, stiletti e simili); utilizzato per definire i criteri materiali della qualificazione delle armi bianche.
art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamata nella discussione giurisprudenziale relativa alle bombolette; la Corte ha chiarito che il D.M. 103, sebbene abbia escluso alcune bombolette dalla normativa bellica o da arma da sparo, stabilisce requisiti tecnici che, se non rispettati, ricondurranno il dispositivo alla normativa sulle armi.
Massime di principio
- Il criterio decisivo per qualificare un oggetto come arma propria è la sua "destinazione naturale" all'offesa alla persona; la verifica è fattuale e rimessa al giudice di merito.
- I taser che lanciano dardi elettrici possono essere considerati armi comuni da sparo quando la loro idoneità a recare offesa non è stata espressamente esclusa; non è necessaria la misurazione dell'energia cinetica del dardo se l'effetto lesivo è elettrico.
- I manganelli telescopici e i tirapugni in metallo, per la loro natura e funzione, sono armi proprie (bianche o contundenti) quando conservano le caratteristiche offensive tipiche; difetti di costruzione non escludono necessariamente la qualificazione come arma se permangono capacità lesiva e destinazione all'offesa.
- Le bombolette spray a base di oleoresin capsicum sono trattate come "non armi" solo se conformi ai requisiti tecnici del D.M. 12/05/2011 n.103; se non conformi (es. concentrazione >10%, assenza di sistema di sicurezza) rientrano nella normativa sulle armi.
- Per coltelli e baionette la presenza della punta acuta e della lama a doppio filo (anche parziale, estesa sufficientemente) è elemento decisivo per qualificazione come arma bianca propria.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e della sospensione condizionale è discrezionale e può essere negata sulla base di elementi quali il numero degli oggetti, la condotta elusiva e l'esistenza di procedimenti analoghi anche in presenza di formalità di incensuratezza.
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