Cassazione Penale, Sentenza n. 8975/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanne per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Tipaldi e Frustaglia contestavano l'erronea qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che si trattasse di un nolo a caldo o, al più, di un subappalto legittimo e comunque di fattispecie contravvenzionali ex art. 256 d.lgs. 152/2006 e art. 21 L. 646/1982), nonché la mancata considerazione delle doglianze sul profitto ingiusto. Rebecchi (legale rappresentante di Ge.co) denunciava la mancanza dei requisiti del reato (art. 260 d.lgs. 152/2006), l'assenza di ingiusto profitto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando che: l'attività contestata costituiva organizzazione abituale finalizzata a profitto ingiusto e realizzata mediante allestimento di mezzi e attività continuative; l'abusività si valuta anche in base alla violazione di disposizioni contrattuali e amministrative (capitolato/gara) e non solo all'assenza di autorizzazioni; l'ingiusto profitto può consistere in ricavi patrimoniali o in vantaggi aziendali (riduzione dei costi, rafforzamento posizione, alterazione concorrenza); le ipotesi contravvenzionali invocate non erano applicabili data la natura speciale e più gravosa della fattispecie penale; il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato alla luce della riforma dell'art. 62-bis. Per effetto della declaratoria di inammissibilità sono state liquidate le spese e disposto il versamento di C 3 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Reato abituale che si concreta mediante pluralità di condotte non occasionali, con organizzazione di mezzi e capitali, continuità e dolo specifico di ingiusto profitto; l'aggettivo "abusivamente" comprende violazioni di norme o prescrizioni amministrative e non si limita alla mera assenza di autorizzazioni.
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
Norma contravvenzionale invocata dai ricorrenti come alternativa; la Corte ha ritenuto che, per il caso concreto, fosse esclusa l'applicabilità per la presenza dei requisiti della fattispecie più grave (organizzazione, ingente quantitativo, profitto ingiusto, modalità continuative).
art. 21 legge n. 646/1982
Previsione contravvenzionale (all'epoca in vigore) che puniva il subappalto non autorizzato: la Corte ha escluso la sua applicabilità rispetto alla fattispecie delittuosa, di natura speciale e con requisiti più gravosi.
art. 260 d.lgs. n. 152/2006
Norma richiamata dalla ricorrente Rebecchi per contestare la configurazione del reato: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato in virtù dell'abusività della gestione e dell'ingiusto profitto ottenuto da Ge.co.
art. 17 d.l. n. 74/2012 (richiamato nel capitolato)
Disposizione che disciplina il trasporto dei materiali post-evento sismico da avviare a recupero o smaltimento; la violazione delle regole previste (es. comunicazione targhe, gestione diretta da parte degli enti competenti) è stata ritenuta elemento probatorio dell'abusività.
art. 62-bis cod. pen.
Riformato nel 2008: per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente la sola incensuratezza; la mancata concessione può essere motivata dalla gravità del fatto e dall'assenza di elementi positivi oggettivi e soggettivi, come fatto correttamente dalla Corte territoriale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma con pagamento di C 3.
Massime di principio
- L'abusività in materia di rifiuti non si valuta solo sulla base dell'assenza di autorizzazioni: violazioni di capitolati, gare o prescrizioni amministrative possono integrare l'abusività.
- Per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è decisivo il quadro complessivo: pluralità di condotte, continuità, predisposizione di mezzi e capitali e dolo specifico d'ingiusto profitto; l'elemento del profitto può consistere anche in vantaggi non strettamente monetari (riduzione costi, posizione di mercato, alterazione concorrenza).
- La qualificazione della condotta come nolo a caldo o subappalto non esclude automaticamente la rilevanza penale: ciò che conta è se le modalità operative violano norme e capitolati e realizzano una gestione abusiva e continuativa.
- Le fattispecie contravvenzionali invocate come alternative devono essere valutate in rapporto alla natura speciale e ai requisiti più gravosi della fattispecie penale: se questi ultimi sussistono, l'alternativa contravvenzionale può essere esclusa.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di comportamento o personalità; la mera incensuratezza non basta.
- In caso di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la fondatezza non solo formale ma anche sostanziale del motivo di impugnazione prima di proporre ricorso.
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