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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in qualità di terzo interessato, dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 27/04/2022. Il decreto aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme in disponibilità della società "Marmi S.r.l." fino a euro 103.610,91 (o beni equivalenti) ed in esecuzione del quale erano stati sequestrati un orologio marca Rolex e la somma di euro 5.700,00. Il ricorrente deduceva la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria dei reati e alla responsabilità del figlio Mario Milo, ritenuto a torto proprietario effettivo dei beni rinvenuti nell'abitazione del padre; sosteneva inoltre di avere fornito, in sede di riesame, adeguata documentazione probatoria della proprietà esclusiva dei beni, documentazione che sarebbe stata ignorata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti nella fase di legittimità. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge (esclusi i vizi di motivazione valutabili in fatto), salvo i casi di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente o omissione di punti decisivi. Nel caso concreto il Tribunale aveva fornito una motivazione concreta e non apparente: a) il figlio Mario era tornato a vivere presso l'abitazione dei genitori dopo la separazione e i beni rinvenuti erano riferibili a lui; b) il ricorrente non aveva dato adeguata giustificazione sul piano delle disponibilità finanziarie e l'atto di vendita prodotto non è stato ritenuto idoneo a provare la proprietà esclusiva. La Corte ha pertanto ritenuto che vi fosse un impianto motivazionale valido e ha rigettato la censura, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma citata come riferimento per le ordinanze in materia di riesame delle misure reali; la Corte ricorda che i provvedimenti adottati ai sensi di tale norma possono essere impugnati in Cassazione solo per violazione di legge.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa all'ordinanza di riesame; stabilisce l'ambito dei provvedimenti che possono essere impugnati e i limiti del sindacato in Cassazione.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Predisposto come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame: il ricorso è consentito solo per violazione di legge (p.es. mancanza o apparente motivazione), non per mera riconsiderazione del merito e della valutazione logica degli elementi di fatto.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i profili di vizio censurabili in Cassazione: la manifest illogicità della motivazione rientra nei motivi di cui alla lett. e) ma, nella fattispecie, la Corte ha ritenuto non sussistente una motivazione meramente apparente o mancante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione liquidando euro 3.000,00.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2 e art. 8

    Norme del decreto legislativo che definiscono i reati tributari contestati ai figli (rilevate nella rubrica provvisoria dei capi A, B e C); richiamate a titolo di contestazione sostanziale nel procedimento penale sottostante.

  • codice penale, artt. 110, 56, 640, 648-ter.1

    Artt. del codice penale citati nella rubrica provvisoria (concorso di persone, ricettazione, truffa, reati societari/tributari) relativi ai capi di imputazione nel procedimento principale, posti a fondamento del sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze di riesame sulle misure reali (artt. 322-bis, 324 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: in concreto per mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente apparente o omissione di punti decisivi; non è luogo a una semplice riconsiderazione della valutazione probatoria o della logica della motivazione.
  • Per contestare validamente un sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre dimostrare con documentazione chiara e specifica la titolarità esclusiva dei beni o una giustificazione credibile delle disponibilità finanziarie; la mera produzione di atti non convincente può essere ritenuta insufficiente dal giudice e non può essere riesaminata in Cassazione come fatto.
  • La mancata valutazione di argomenti decisivi o l'assenza fisica di motivazione costituiscono profili di illegittimità che possono essere dedotti in Cassazione; argomentazioni che implichino solo la diversa ponderazione delle prove devono essere proposte nei gradi di merito, non in Cassazione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve costruire i motivi in termini di violazione di norme processuali o di mancanza/apperenza della motivazione; in caso contrario il ricorso rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Nel contesto familiare, la collocazione materiale dei beni (ad es. rinvenimento nell'abitazione dei genitori) e gli elementi di contesto (ritorno del figlio a vivere presso i genitori) possono essere rilevanti per il giudice ai fini della disponibilità effettiva dei beni e difficilmente contestabili in sede di legittimità senza far emergere una violazione di legge.

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