Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, legale rappresentante della AS Srls, era stato condannato dal GUP per l'importazione non autorizzata di n.14 casse contenenti parti usate di autoveicoli (mancanza di documentazione) e per aver svolto attività di raccolta/trasporto/commercio di rifiuti senza autorizzazione (art.259 e art.256, comma 1, lett. a), dlgs n.152/2006). In Cassazione la difesa ha impugnato per: 1) vizio di motivazione relativo al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato a una perizia; 2) violazione di legge per non ammissione di prova peritale ritenuta decisiva; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione dei beni come rifiuti; 4) vizio in ordine alla prova dell'elemento materiale e del dolo/colpa; 5) conseguente impugnazione dei provvedimenti di confisca del camion e distruzione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché la scelta successiva del rito abbreviato "secco" equivale ad acquiescenza al rigetto del rito abbreviato condizionato (richiamando l'art.438 c.p.p., comma 6-bis e giurisprudenza). Il secondo motivo è inammissibile: la perizia tecnico-scientifica non può essere considerata prova decisiva ai fini di cassazione (art.606 c.p.p., lett. d) e art.495 c.p.p.); inoltre la questione della qualificazione come rifiuto è sostanzialmente di competenza giurisdizionale e non meramente tecnica. Il terzo motivo è infondato: la Corte di merito ha motivato la natura di rifiuto evidenziando parti usate ammassate, assenza di operazioni di rigenerazione/bonifica e mancanza di credenziali amministrative, richiamando la nozione normativa di rifiuto e l'applicabilità della voce "16 01" dell'allegato D alla parte quarta del dlgs 152/2006; fino a che non sia intervenuta rigenerazione conforme ai criteri dell'art.184-ter, gli oggetti restano rifiuti. Il quarto motivo è infondato: per le contravvenzioni contestate è sufficiente la colpa o il mancato controllo sulla bonifica dei beni; il reato previsto dall'art.256 è penalmente rilevante anche se realizzato con una sola condotta. Il quinto motivo (confisca) è manifestamente infondato: la confisca del mezzo e dei materiali è conseguenza obbligata della condanna per i reati accertati. Conseguentemente la condanna di primo grado (mesi 4 di arresto, euro 5.000 di ammenda, accessori e confisca) è stata integralmente confermata; il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese secondo art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art.259
Rileva la disciplina sulla spedizione/importazione di rifiuti: l'importazione non autorizzata di casse con parti usate è sanzionata come spedizione illecita di rifiuti.
d.lgs. n. 152/2006, art.256, comma 1, lett. a)
Sanziona la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni; applicata alla condotta dell'imputato.
d.lgs. n. 152/2006, art.183
costituisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"
La nozione di "rifiuto" è finalistica: dipende dall'intenzione/obbligo di disfarsi dell'oggetto, non da una caratteristica ontologica; decisione sulla qualifica è questione giurisdizionale.
d.lgs. n. 152/2006, art.184 e art.184-ter, comma 1
I veicoli fuori uso e i prodotti dello smantellamento rientrano nella classificazione di rifiuti (voce '16 01'); un rifiuto cessa di essere tale solo se sottoposto ad operazioni di recupero/rigenerazione che soddisfino i criteri previsti dall'art.184-ter.
Allegato D, parte quarta, d.lgs. n.152/2006, voce "16 01"
Individua i veicoli fuori uso e i prodotti dello smantellamento come rifiuti rilevanti ai fini della normativa sui rifiuti.
cod. proc. pen., art.438, comma 6-bis
La successiva richiesta di rito abbreviato "secco" ha efficacia in parte sanante rispetto a eventuali vizi pregressi e costituisce acquiescenza al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato.
cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. d)
La mancata esecuzione di una perizia non è impugnabile in cassazione come vizio di mancata assunzione di "prova decisiva", poiché la perizia è mezzo neutro e discrezionale del giudice.
cod. proc. pen., art.495, comma 2
Richiamato in relazione al concetto di prova decisiva richiamato dall'art.606 c.p.p.; sottolinea i limiti delle doglianze sulle prove in Cassazione.
Direttiva CE n.112/2006, art.311
Riferimento alla disciplina sul commercio dei "beni di occasione": la Corte europea ha chiarito che il disinquinamento/trattamento dei rifiuti è prerequisito per applicare la disciplina dei beni di seconda mano.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-471/15 (Sjelle Autogenbrug I/S vs Skattenministeriet)
La decisione conferma che il trattamento/deinquinamento è requisito per considerare pezzi come beni di occasione piuttosto che rifiuti.
cod. proc. pen., art.616
Rinvio relativo alla condanna alle spese processuali a carico del condannato.
Massime di principio
- Se parti usate di veicoli sono stoccate in modo disordinato, prive di documentazione e non risultano sottoposte a operazioni di bonifica/rigenerazione conformi, la qualificazione come rifiuti è probabile e la disciplina sui rifiuti si applica anche se gli oggetti hanno valore commerciale.
- La scelta del rito abbreviato "secco" dopo il rigetto di un rito abbreviato condizionato equivale ad acquiescenza e rende inammissibile impugnazioni dirette al mancato accoglimento della richiesta condizionata.
- La richiesta di una perizia tecnica non è automaticamente una "prova decisiva" ai fini della Cassazione; il consulente tecnico non decide la qualificazione giuridica (es. se una cosa sia rifiuto), compito del giudice.
- Per i reati-contravvenzione previsti dalla normativa sui rifiuti, è sufficiente anche una condotta singola e, spesso, la colpa o negligenza (mancato controllo/accertamento) può integrare l'elemento soggettivo richiesto.
- Per considerare un oggetto come "bene di occasione" esente dalla disciplina sui rifiuti occorre dimostrare le attività preliminari di bonifica e rigenerazione; altrimenti si applicano le regole sui rifiuti e sono richieste autorizzazioni per raccolta/trasporto/commercio.
- La confisca del veicolo utilizzato per attività illecite di gestione dei rifiuti e la confisca/distruzione dei materiali sono misure conseguenti ragionevolmente applicabili quando la responsabilità penale è accertata.
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