Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva convalidato il DASPO con obbligo di presentazione presso la Compagnia dei CC di Thiene (20 minuti dopo l'inizio e 20 minuti prima della fine di ogni incontro del Lanerossi Vicenza per 3 anni). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 per eccessiva compressione del tempo concesso a difendersi (tempo intercorso tra notifica del provvedimento e convalida da parte del Gip inferiore al termine minimo previsto dalla giurisprudenza); 2) difetto di motivazione circa la necessità e urgenza che giustificassero l'adozione del provvedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida del Gip è intervenuta in meno di 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario (notifica alle ore 18:50 del 25/07/2022; richiesta di convalida del PM alle ore 9:00 del 27/07/2022; ordinanza del Gip depositata alle ore 12:00 del 27/07/2022), violando il termine minimo di 48 ore ritenuto necessario dalla giurisprudenza per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 18 luglio 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha altresì disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Vicenza.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 3
La norma è richiamata in relazione al diritto di difesa nell'ambito delle misure di prevenzione per manifestazioni sportive; la Corte interpreta che, in applicazione della disciplina e della giurisprudenza consolidata, la convalida del provvedimento impositivo non può avvenire prima del decorso di un termine minimo (48 ore) utile al destinatario per esaminare gli atti e predisporre memorie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15973; Sez. III, 23 dicembre 2015, n. 50456)
Principio consolidato secondo cui, nelle convalide del DASPO, la convalida del provvedimento del questore non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; la violazione di tale termine determina nullità/inefficacia limitata del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un DASPO contenente obblighi di presentazione non può essere pronunciata prima che siano trascorse almeno 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario, al fine di garantire il diritto di difesa.
- Se la convalida avviene in violazione del termine minimo di 48 ore, la pronuncia di convalida può essere annullata e il relativo obbligo (es. obbligo di presentazione) dichiarato inefficace, senza necessariamente disporre il rinvio degli atti.
- Nel predisporre e notificare provvedimenti cautelari come il DASPO, l'amministrazione (Questore/PM) deve considerare i tempi procedurali necessari per non comprimere il diritto di difesa; la tempestività della richiesta di convalida da parte del PM è rilevante e può comportare l'illegittimità della convalida se troppo rapida.
- Le doglianze sul difetto di motivazione circa necessità e urgenza vanno valutate insieme alla correttezza procedurale: anche se la motivazione fosse sufficiente, una violazione dei termini procedurali (ad es. 48 ore) può comunque determinare l'annullamento parziale o totale del provvedimento.
- In casi analoghi il soggetto destinatario dovrebbe documentare tempestivamente la data/ora di notifica per dimostrare l'eventuale compressione del tempo di difesa; le autorità invece dovrebbero lasciare adeguato intervallo temporale prima di chiedere/convalidare misure restrittive per evitare nullità.
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