Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Benotto impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, contestando l'utilizzo in dichiarazione di quattro fatture ritenute inesistenti (due del 2010 e due del 2011) inserite nelle dichiarazioni annuali 2011 e 2012. I motivi di ricorso: (i) censura della valutazione probatoria basata sugli accertamenti tributari (si sosteneva che tali accertamenti si fondassero su mere presunzioni e non tenessero conto delle ragioni per cui l'utilizzatore avrebbe potuto accettare fatture emesse dalla ditta Faro, anche in regime "minimi"); (ii) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, essendo stato prodotto documento attestante il pagamento integrale del debito tributario con ultima rata il 16/06/2017, anteriore all'apertura del dibattimento; (iii) declaratoria di prescrizione in relazione all'annualità 2010, per decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto della sospensione per rinvio del dibattimento e non applicabilità della sospensione per emergenza sanitaria.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo (confermando la valutazione di responsabilità per la fattispecie, per l'annualità 2011) e ha accolto il secondo e il terzo motivo. In particolare: annulla senza rinvio la sentenza limitatamente all'annualità 2010 perché il reato è estinto per prescrizione; annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino con riferimento alla residua annualità 2011 limitatamente alla valutazione della configurabilità dell'attenuante ex art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 e alla riformulazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso è stato rigettato e la condanna per l'annualità 2011 è resa irrevocabile quanto alla responsabilità materiale.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che incrimina le operazioni fraudolente e l'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto integrata la condotta per l'annualità 2011 sulla base della convergenza degli elementi probatori.
art. 13-bis comma 1 d.lgs. n. 74/2000
Previsione di attenuante per il contribuente che estingue integralmente il debito tributario; la Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale non ha dato adeguata risposta alla richiesta difensiva e ha disposto il rinvio perché tale circostanza venga valutata.
art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000
Stabilisce il termine massimo di prescrizione per i reati tributari (decennale, per i reati di cui all'art. 2 dopo la novella del 2011); la Corte ha applicato tale termine e calcolato la prescrizione per l'annualità 2010 al 8/2/2022, precedente alla sentenza d'appello.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa in materia di estinzione del reato per prescrizione o connessi effetti, ma la decisione di merito e la Cassazione hanno fondato la declaratoria di estinzione sul calcolo della prescrizione normativamente previsto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000.
art. 531 e art. 598 cod. proc. pen.
Disposizioni processuali richiamate in tema di prodotti documentali e deduzioni processuali; la Corte ha ritenuto che, quanto alla prova della fittizietà delle fatture, l'esame complessivo degli elementi probatori giustificasse la conferma della responsabilità per l'annualità 2011.
Massime di principio
- La Corte può fondare la condanna su accertamenti tributari purché la valutazione sia la risultante di una correlazione logica e non di mere presunzioni isolate: l'insieme probatorio può reggere la condanna se razionale e non contraddetto.
- L'attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 (estinzione del debito) richiede che il giudice la valuti espressamente; la mancata risposta costituisce vizio che porta alla cassazione e al rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- Dopo la modifica normativa del 2011 (art. 17, co. 1-bis d.lgs. 74/2000) i reati tributari di tipo rilevante possono avere termine di prescrizione fino a 10 anni: è fondamentale il corretto calcolo dei termini, considerando sospensioni riconosciute (es. rinvii processuali) ma applicando con cautela le sospensioni speciali (es. COVID) solo se effettivamente operanti.
- Se la Cassazione dichiara la prescrizione per una specifica annualità, la pronuncia è senza rinvio (estinzione del reato). Se invece annulla per omissione motivazionale su circostanze attenuanti, rinvia limitando il giudizio ai soli profili indicati, senza riaprire ciò che è stato definitivamente deciso.
- Per difendersi efficacemente in casi di frode fiscale è cruciale produrre in fase di merito documentazione chiara e tempestiva (pagamenti, contratti, ordini, giustificativi di spesa) e sollecitare la specifica valutazione delle circostanze attenuanti; in mancanza la Corte può ritenere provata l'inesistenza delle prestazioni quando manchino elementi coerenti e verificabili.
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