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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, intervenendo in sede esecutiva, ha integrato il dispositivo della sentenza di condanna del 21/05/2019 omettendo di pronunciare sulla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000. Vivone censura la procedura adottata, deducendo la violazione degli artt. 130 e 676 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe dovuto decidere sulla confisca nei termini previsti dall'art. 676 c.p.p. e non mediante una correzione di errore materiale; contesta quindi la natura e la forma del provvedimento di confisca emesso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato: in concreto il Tribunale ha deciso la confisca nella sua veste di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (richiamato nell'ordinanza), sebbene l'atto impugnato contenesse un errato richiamo alla procedura di correzione dell'errore materiale. Tale errato richiamo formale non invalida la sostanza del provvedimento che, di fatto, è stato adottato secondo la competenza dell'esecuzione. Inoltre non è ravvisabile un pregiudizio per il ricorrente rispetto alla mancata audizione, perché la confisca doveva comunque essere disposta de plano; non è possibile convertire il ricorso in opposizione ex art. 676 c.p.p. per il motivo esclusivo dell'errata indicazione della procedura. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato (o di beni per valore corrispondente); la mancata pronuncia in sentenza può essere integrata in sede esecutiva quando la confisca sia dovuta

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua il delitto per il quale il ricorrente è stato condannato; il profitto del reato di tale norma è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a disporre la confisca mediante provvedimento adottato de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4; contro tale provvedimento è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di emettere provvedimenti d'ufficio (de plano) in materia esecutiva, richiamato dalla disciplina dell'art. 676

  • art. 130, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza procedurale; la Corte ha valutato che l'errato richiamo formale alla correzione di errore materiale non incide sulla validità del provvedimento se nella sostanza è adottato ex art. 676

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 47502/2022 Galdini; Sez. 1, n. 3627/2022 Nicosia; Sez. 6, n. 25602/2020 Zerri)

    Principi consolidati che escludono l'utilizzo della procedura di correzione di errore materiale per sopperire a profili sostanziali di una sentenza irrevocabile; la confisca deve essere disposta con le tutele e la competenza proprie dell'esecuzione

Massime di principio

  • Se una sentenza irrevocabile ha omesso di pronunciare una misura obbligatoria (es. confisca prevista dalla legge), il giudice dell'esecuzione può e deve provvedere ex art. 676 c.p.p. con un provvedimento de plano; la forma sostanziale prevale su un errato richiamo formale alla procedura
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale di una sentenza irrevocabile: se la misura è stata adottata nell'ambito della competenza dell'esecuzione, va valutata come provvedimento ex art. 676 e non come correzione formale
  • L'interessato può proporre opposizione contro il provvedimento di confisca adottato dal giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.); tuttavia l'assenza di audizione preventiva non è di per sé vizio quando la legge consente la decisione de plano
  • È importante distinguere omissioni meramente formali/materiali (dimenticanze nella pronuncia) da scelte decisionali: le prime possono essere integrate in sede esecutiva senza violare il divieto di riforma della sentenza irrevocabile, le seconde richiedono rimedi diversi
  • La correttezza formale dell'atto (es. indicazione della norma procedurale) è rilevante ma secondaria rispetto alla sostanza del provvedimento: un errore di richiamo procedurale non annulla automaticamente la decisione se la giurisdizione e la forma sostanziale sono conformi alla legge

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