Cassazione Civile, Ordinanza n. 26479/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato in aumento la rendita catastale di tre aerogeneratori facenti parte di un parco eolico. La società proprietaria aveva presentato, tramite Docfa, una nuova proposta di rendita, escludendo dal calcolo la struttura dell’aerogeneratore (torre/traliccio, navicella e rotore) sul presupposto che, dopo l’art. 1, comma 21, L. 208/2015, tali componenti fossero escluse dalla stima diretta perché macchinari/impianti funzionali al processo produttivo. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo invece la torre eolica una costruzione stabile da includere nella rendita; la CTR, in appello, aveva accolto la tesi della contribuente, escludendo la torre dal calcolo perché componente essenziale e integrata dell’impianto di produzione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 1, comma 21, ultimo periodo, L. 208/2015 ex art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la torre eolica dalla rendita catastale sulla base di perizie di parte e della qualificazione dell’intero aerogeneratore come unicum inscindibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia, affermando che, ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo la L. 208/2015 vanno esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Nel caso dell’impianto eolico, la CTR aveva correttamente valorizzato la funzione della torre in acciaio, non come mera costruzione in sé rilevante, ma come componente essenziale dell’aerogeneratore, strettamente integrata nel processo di produzione dell’energia; tale componente, in ragione della sua specifica funzionalità produttiva, può essere espunta dalla valutazione catastale. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state poste a carico della soccombente, con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma introduce un criterio di esclusione dalla rendita catastale delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, i cd. "imbullonati", anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo; decisivo è il rapporto di strumentalità al processo produttivo, non la mera consistenza fisica o l’ancoraggio al suolo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione di legge; la Corte ha escluso che vi fosse la lamentata violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015.
art. 4 r.d.l. n. 652/1939
"si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo"
È richiamato per la nozione generale di immobile urbano e di costruzione stabile nella disciplina catastale.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
È richiamato per definire l’unità immobiliare come porzione di fabbricato, fabbricato o insieme di fabbricati con autonomia funzionale e reddituale, includendo anche costruzioni ancorate al suolo se dotate dei requisiti funzionali e reddituali.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
È richiamato come norma di interpretazione autentica che aveva incluso nella rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all’attività industriale nel previgente regime.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
È richiamato come disposizione che aveva rinviato alle istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale e particolare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, il discrimine non è dato dalla sola stabilità materiale del bene, ma dalla sua funzione: le componenti funzionali allo specifico processo produttivo devono essere escluse dalla stima anche se fisicamente ancorate o strutturalmente integrate.
- La categoria catastale e l’oggetto della stima devono essere individuati tenendo conto dell’insieme dei beni che compongono l’unità immobiliare, ma con separazione tra le costruzioni e gli elementi che accrescono l’utilità dell’immobile, da un lato, e i macchinari/impianti strettamente produttivi, dall’altro.
- Per gli impianti eolici, le torri di sostegno degli aerogeneratori possono essere escluse dalla rendita quando, in concreto, risultino componenti essenziali e inscindibilmente funzionali al processo di produzione dell’energia, così da rientrare nella categoria degli impianti esclusi dall’art. 1, comma 21, L. 208/2015.
- La valutazione catastale deve essere condotta in chiave tecnico-funzionale, non meramente strutturale: ciò che rileva è l’idoneità del componente a fornire utilità reddituale autonoma al di fuori dello specifico processo produttivo.
- In sede di legittimità, la violazione di legge sussiste solo se il giudice di merito si discosta dal criterio normativo corretto; non vi è errore di diritto quando la CTR applichi l’art. 1, comma 21, L. 208/2015 escludendo dalla rendita una componente impiantistica produttiva dell’aerogeneratore.
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