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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22796/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite origina dall'opposizione a plurime cartelle esattoriali recanti crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti di due coltivatori diretti. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha rigettato l'opposizione. In cassazione l'erede dell'obbligato ha dedotto: 1) l'omessa rilevazione d'ufficio dell'applicabilità del d.l. n. 41/2021, invocando la definizione agevolata/rottamazione delle cartelle di importo non superiore a 5.000 euro e la conseguente cessazione della materia del contendere; 2) l'omessa applicazione d'ufficio del d.l. n. 119/2018, art. 4, relativo alla rottamazione delle cartelle inferiori a 1.000 euro; 3) la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello, per avere il giudice di merito ammesso documenti tardivi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attestanti atti interruttivi della prescrizione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile nei primi due motivi per difetto di autosufficienza, poiché non erano indicati in modo specifico i presupposti fattuali e documentali necessari a verificare l'operatività delle norme invocate; il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di error in procedendo sulla prova documentale in appello, la deduzione richiede comunque di dimostrare la decisività della violazione e il concreto pregiudizio difensivo subito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché non autosufficienti e perché la verifica dei presupposti per la rottamazione presuppone accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità; ha rigettato il terzo motivo, osservando che la censura sulla produzione documentale tardiva sarebbe stata utile solo se la parte avesse spiegato in che modo l'ammissione avesse inciso in modo determinante sull'esito della causa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 41/2021

    misure premiali/rottamazione per cartelle di importo non superiore a 5.000,00 euro

    La Corte non ne afferma l'applicabilità nel caso concreto; rileva che la sua invocazione richiedeva l'allegazione e dimostrazione dei presupposti fattuali, non ricavabili in sede di legittimità dalla sola elencazione delle cartelle.

  • d.l. n. 119/2018, art. 4

    rottamazione delle cartelle inferiori a 1.000,00 euro

    Anche per questa disciplina agevolativa la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare e dimostrare i presupposti concreti per beneficiare della definizione, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto alla norma.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La violazione processuale è scrutinabile in cassazione solo se abbia determinato nullità della sentenza o del procedimento e abbia inciso in modo decisivo sul contenuto della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale nel ragionamento sull'autosufficienza e sull'onere di allegare i fatti costitutivi dei presupposti della pretesa tutela invocata.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione dell'applicabilità di una definizione agevolata o di una misura premiale richiede la specifica allegazione dei presupposti di fatto e documentali che ne consentano la verifica; non basta l'indicazione astratta delle cartelle o del loro importo.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un accertamento di merito sui fatti necessari a stabilire se una disciplina agevolativa sia concretamente applicabile.
  • La censura per violazione delle regole sulla produzione documentale in appello, quando veicoli un error in procedendo, è ammissibile solo se la parte dimostra che l'ammissione della prova ha inciso in modo decisivo sulla decisione e ha prodotto un concreto pregiudizio difensivo.
  • L'interesse a far valere un vizio processuale non tutela la sola regolarità formale del procedimento, ma richiede la prospettazione di una utilità concreta e di una diversa decisione potenzialmente favorevole nel giudizio di rinvio.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una ricostruzione probatoria già ritenuta completa dal giudice di merito, la parte che deduce l'erronea ammissione di un documento tardivo deve confutare specificamente tale base motivazionale e spiegare il nesso tra il vizio denunciato e l'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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