Cassazione Civile, Ordinanza n. 22755/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'assegno sociale richiesto da una persona separata consensualmente che, secondo i giudici di merito, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e aveva presentato la domanda all'INPS dopo un solo mese. La Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo insussistente lo stato di bisogno, anche perché l'ex coniuge percepiva più trattamenti pensionistici e i due continuavano a convivere nell'ex casa coniugale, con ricadute favorevoli sulla capacità economica del nucleo. Con il ricorso per cassazione si deduce violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso il requisito del bisogno sulla base della mancata attivazione verso il soggetto obbligato agli alimenti o al mantenimento, prima di rivolgersi alla solidarietà العامة; la ricorrente contesta dunque che la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento possa valere come indice di insussistenza dello stato di bisogno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini dell'assegno sociale, il solo requisito rilevante è lo stato di bisogno effettivo, desumibile dall'assenza o insufficienza dei redditi nei limiti di legge, senza che possano assumere rilievo indici ulteriori di autosufficienza economica, come la mancata richiesta di un assegno di mantenimento o divorzile all'ex coniuge. Ha aggiunto che il riferimento ai redditi effettivamente percepiti non consente di legittimare comportamenti fraudolenti, che devono però essere specificamente accertati dal giudice. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6
L'assegno sociale richiede come unico presupposto lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza o insufficienza dei redditi percepiti entro il limite legale; non rilevano altri indici di autosufficienza economica non espressamente previsti dalla norma.
Cass. n. 14513 del 2020
Richiamata come precedente conforme sul requisito dello stato di bisogno effettivo per l'assegno sociale.
Cass. n. 33513 del 2023
Richiamata come precedente conforme sul requisito dello stato di bisogno effettivo per l'assegno sociale.
Cass. n. 24954 del 2021
La mancata richiesta dell'assegno divorzile o di mantenimento all'ex coniuge non esclude lo stato di bisogno, perché la normativa non richiede che il bisogno sia anche incolpevole.
Cass., Sez. Un., n. 11353 del 2004
L'eventuale intento fraudolento non si presume dal solo dato normativo ma deve essere oggetto di specifico accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri di allegazione e deduzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegno sociale, il requisito decisivo è lo stato di bisogno effettivo, che va verificato in base ai redditi realmente percepiti e al relativo limite legale, senza introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla legge.
- La mancata richiesta di assegno di mantenimento o divorzile all'ex coniuge non equivale, di per sé, a prova dell'assenza di bisogno e non può essere usata per negare la prestazione assistenziale.
- L'eventuale comportamento fraudolento finalizzato a creare artificialmente i presupposti della prestazione non può essere presunto, ma deve essere allegato e provato in giudizio.
- Nel giudizio di legittimità è cassabile la decisione di merito che applichi criteri diversi da quelli legali per valutare lo stato di bisogno dell'avente diritto alla prestazione assistenziale.
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