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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22799/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di assegno sociale proposta da una donna che, in sede di separazione consensuale, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e, dopo circa un mese, aveva presentato domanda all'INPS per ottenere la prestazione assistenziale. La Corte territoriale aveva escluso il diritto ritenendo che la parte non si fosse prima rivolta al soggetto tenuto alla solidarietà familiare prima di far valere la solidarietà generale. Con il ricorso per cassazione la richiedente lamenta violazione di legge, sostenendo che ai fini dell'assegno sociale rilevi solo il requisito oggettivo dello stato di bisogno effettivo, non potendo la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento essere equiparata al difetto del requisito, né essendo richiesto che il bisogno sia incolpevole.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso: richiama il principio secondo cui l'assegno sociale spetta in presenza del solo stato di bisogno effettivo, desumibile dall'assenza o insufficienza dei redditi nei limiti di legge, senza che assuma rilievo la mancata richiesta di assegni dovuti dall'ex coniuge. Ritiene quindi erronea la decisione di merito che aveva negato la prestazione per non avere la richiedente previamente attivato la solidarietà familiare. Poiché però occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6

    L'assegno sociale richiede come unico presupposto lo stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti entro il limite legale; non rilevano redditi potenziali o la mancata richiesta di mantenimento all'ex coniuge.

  • Cass. n. 14513 del 2020

    Richiamata come precedente conforme sul requisito dello stato di bisogno effettivo per l'assegno sociale.

  • Cass. n. 33513 del 2023

    Richiamata come precedente conforme sul requisito dello stato di bisogno effettivo per l'assegno sociale.

  • Cass. n. 24954 del 2021

    La mancata richiesta dell'assegno divorzile all'ex coniuge non esclude il diritto all'assegno sociale, perché la normativa non richiede che lo stato di bisogno sia incolpevole.

  • Cass., Sez. Un., n. 11353 del 2004

    L'eventuale intento fraudolento finalizzato a creare artificiosamente la situazione di bisogno deve essere specificamente accertato dal giudice nel rispetto degli oneri di allegazione e deduzione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegno sociale, il requisito decisivo è lo stato di bisogno effettivo del richiedente, verificato in base alla situazione reddituale concreta e non a redditi solo potenziali o astrattamente esigibili.
  • La mancata richiesta di mantenimento o di assegno divorzile all'ex coniuge non può essere automaticamente equiparata al difetto del requisito economico per l'accesso alla prestazione assistenziale.
  • La legge non richiede, per il riconoscimento dell'assegno sociale, che lo stato di bisogno sia anche incolpevole; pertanto non è di per sé ostativa la scelta del richiedente di non agire verso il coniuge obbligato.
  • Se si prospetta un uso fraudolento dello strumento assistenziale, tale profilo deve essere specificamente allegato e provato nel giudizio di merito, non potendo presumersi dalla sola mancata richiesta di mantenimento.

Come è indicizzato

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RamiPrevidenza
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