Cassazione Civile, Ordinanza n. 22757/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, in appello, della domanda con cui una beneficiaria chiedeva il ripristino dell'assegno sociale precedentemente revocato. La revoca era stata disposta perché, in sede di separazione consensuale formalizzata davanti all'ufficiale di stato civile, la ricorrente aveva rinunciato al mantenimento. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato l'accordo di separazione come rinuncia al mantenimento della moglie, mentre la clausola sarebbe stata riferita all'autosufficienza dei figli maggiorenni; con il secondo si deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per avere escluso il diritto all'assegno sociale sul presupposto che mancassero elementi per quantificarlo in misura inferiore a quella effettivamente erogata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato come critica alla sufficienza della motivazione e alla valutazione delle osservazioni sulla consulenza tecnica, senza integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione vigente. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che il diritto all'assegno sociale dipende unicamente dallo stato di bisogno effettivo, desumibile dall'assenza o insufficienza di redditi entro la soglia legale, e non è escluso dalla mancata richiesta di un assegno di mantenimento o divorzile al coniuge separato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è censurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile come critica alla sufficienza o alla logica della motivazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi in modo sostanziale il requisito minimo di esistenza, non per il semplice difetto di sufficienza.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6
L'assegno sociale spetta in presenza del solo stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza o insufficienza di redditi entro il limite legale; non rilevano altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali non percepiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la persuasività della motivazione, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario.
- Ai fini dell'assegno sociale, il requisito rilevante è lo stato di bisogno effettivo del richiedente, accertato sulla base dei redditi effettivamente percepiti e non di redditi solo teorici o non richiesti.
- La mancata richiesta di un assegno di mantenimento o divorzile al coniuge separato non equivale, di per sé, a insussistenza dello stato di bisogno e non può fondare automaticamente la revoca o il diniego dell'assegno sociale.
- L'eventuale intento fraudolento nel creare o mantenere una situazione di bisogno deve essere specificamente allegato e provato nel giudizio di merito; non può essere presunto automaticamente dal solo mancato esercizio di pretese verso l'ex coniuge.
Come è indicizzato
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